Cassazione civile Sez. III sentenza n. 280 del 5 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Una clausola č esclusiva o limitativa della responsabilitā contrattuale qualora stabilisca che il contraente, se non adempirā puntualmente la prestazione promessa, non incorrerā, o incorrerā solo limitatamente nelle sanzioni conseguenti alla sua inadempienza. Non sono pertanto clausole limitatrici di responsabilitā quelle che specificano, delimitandolo, l'oggetto della prestazione promessa dal contraente, senza affatto escludere, né in tutto né in parte le sanzioni previste dalla legge o dal contratto per l'eventuale suo inadempimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.