Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18338 del 12 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La irrisorietą del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale costituisce elemento sintomatico dell'aggiramento del divieto di limitazione di responsabilitą stabilito dall'art. 1229, comma 1, c.c.. Ne consegue che deve ritenersi illegittima una clausola penale, inserita in un contratto di vigilanza di un esercizio commerciale, contenente la previsione di limitazione dell'ammontare del danno risarcibile, cagionato dal mancato od inesatto adempimento della prestazione di vigilanza, in misura pari alla rata mensile del corrispettivo, di entitą modesta, e nel contempo escluda la responsabilitą dell'Istituto di vigilanza "per eventuali furti", cosģ sostanzialmente interrompendo il nesso funzionale tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti ai danni del cliente.

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