Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5968 del 3 marzo 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione al conduttore di un'indennitā per i miglioramenti non č da considerarsi clausola limitativa della responsabilitā del locatore ai sensi dell'art. 1229 c.c., perché non incide sulle conseguenze della colpa o dell'eventuale inadempimento di quest'ultimo, bensė sul diritto sostanziale all'indennitā prevista, con norma derogabile, dall'art. 1592 c.c..

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