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Articolo 276 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione passiva

Dispositivo dell'art. 276 Codice Civile

(1)La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità [naturale] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse(2) [100 c.p.c.].

Note

(1) Sino al 2012, nel vigore del precedente testo, la formulazione era la seguente: "Art. 276. Legittimazione passiva. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse".

Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato ogni riferimento alla filiazione naturale.
(2) E' così riformulata la materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (art. 1, comma V della L. 219/2012). La disposizione regola il caso (in precedenza non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale potrà proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso.
Si tratta quindi delle ipotesi di morte (o dichiarazione di morte presunta) della persona di cui si chiede l'accertamento della qualità di genitore, e dell'ipotesi di intervento adesivo, poiché colui che interviene può assumere soltanto la stessa posizione di una delle parti. L'interesse può essere di carattere patrimoniale (si pensi agli eredi del convenuto) oppure morale (si pensi ai parenti del presunto genitore che intendano tutelare il nome della famiglia).

Ratio Legis

La disciplina del riconoscimento della filiazione naturale è stata ulteriormente modificata, adeguandosi progressivamente verso la parificazione totale tra i figli legittimi ed i naturali, in linea con il comma III dell'art. 30 Cost.. Si rileva, inoltre, che la ratio di eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio ha subito una svolta con le recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali di cui alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 17 dicembre 2012.
Sino al 2012, invece, vigeva il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi poichè frutto di una situazione ritenuta contraria alla morale pubblica, talvolta punita anche penalmente (art. 564 del c.p.): si finiva così col connotare e segnare negativamente i figli, per una mancanza di "naturale riserbo" (così Trabucchi) dei genitori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 276 Codice Civile

Cass. civ. n. 14615/2021

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 276 c.c., nell'indicare i legittimati passivi diversi dal presunto padre, si riferisce ai soli eredi in senso stretto, escludendo coloro i quali abbiano validamente rinunciato all'eredità, i quali, di conseguenza, non possono subire gli effetti patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente conseguiti "ex lege".

Cass. civ. n. 19790/2014

In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione.

Cass. civ. n. 14/2014

Legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è, ai sensi dell'art. 276, primo comma, cod. civ., il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questi, i suoi eredi. La necessità di tale litisconsorzio può trovare deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, laddove i figli del presunto genitore naturale, già costituiti in proprio nel giudizio di primo grado quali eredi di quello, non siano stati successivamente citati nella qualità di eredi legittimi anche dell'altro coniuge superstite, il quale, benché litisconsorte necessario, non sia stato a sua volta evocato nel giudizio e sia deceduto in pendenza di esso, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa, onde va esclusa la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., e la declaratoria di nullità della sentenza, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.

Cass. civ. n. 12198/2012

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nell'ipotesi di maggior età di colui che richiede l'accertamento non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.c., non essendo in tale evenienza ravvisabile un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio, potendo peraltro essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorchè sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. In ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell'art. 276 c.c., correlata all'interpretazione dell'art. 269, secondo e quarto comma, c.c., le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo ex art. 116 c.p.c., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 246 c.p.c.

Cass. civ. n. 19603/2011

A norma del primo comma dell'art. 276 c.c., legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questo, i suoi eredi. Da ciò consegue che la posizione di altri soggetti, portatori di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, contrari all'accertamento della filiazione, quali il coniuge ed i figli legittimi del presunto genitore, resta regolata dal secondo comma del richiamato art. 276 c.c., che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non anche quella ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari, senza che ciò comporti contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost..

Cass. civ. n. 21287/2005

Contraddittori necessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, sono, ai sensi dell'art. 276 c.c., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.

Cass. civ. n. 12187/1997

Per il disposto dell'art. 276 c.c. la legittimazione passiva nella azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale spetta al presunto genitore o ai suoi eredi, salva la facoltà di contraddire per chiunque vi abbia interesse. Conseguentemente, la dichiarazione giudiziale fa stato esclusivamente nei confronti del padre naturale, mentre l'identità della madre si pone nell'ambito di tale giudizio come un accertamento di fatto che può essere compiuto anche in via incidentale.

Cass. civ. n. 9033/1997

La domanda di dichiarazione di paternità naturale, implicando questioni attinenti allo status delle persone, rende indispensabile la partecipazione di tutti i soggetti la cui sfera giuridica, tanto per l'aspetto personale che patrimoniale, è suscettibile di effetti in seguito alla formazione di uno status diverso da quello originario. Consegue che nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale la legittimazione spetta, in mancanza del presunto genitore, ai suoi eredi, ricompresi tra questi gli eredi degli eredi, che non possono essere considerati semplici interessati ai sensi del secondo comma dell'art. 276 c.c. e che acquistano la veste di litisconsorti necessari.

Cass. civ. n. 3111/1996

L'art. 276 c.c., nel prescrivere che l'azione per la dichiarazione di paternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi, dà luogo in questa seconda ipotesi ad una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi del genitore naturale, in quanto portatori di un interesse immediato e diretto a non veder pregiudicate le rispettive posizioni successorie.

Cass. civ. n. 3143/1994

Nel giudizio per la dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, poiché lo status di figlio naturale è accertabile individualmente verso ciascuno dei genitori, legittimato passivo è il solo genitore (e, in mancanza i suoi eredi) nei cui confronti si intende accertare la filiazione, mentre la posizione degli altri soggetti (ivi compreso l'altro genitore), resta regolata dal secondo comma dell'art. 276 c.c., che attribuisce la legittimazione a contraddire alla domanda; intervenendo nel processo, ma non anche quella di essere citati in giudizio come contraddittori necessari.

Cass. civ. n. 10171/1993

Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, la legittimazione passiva spetta, in mancanza del presunto genitore, esclusivamente ai suoi eredi (art. 276, primo comma, c.c.), dovendosi negare, indipendentemente dalle eventuali finalità patrimoniali della domanda, che possano assumere la qualità di litisconsorti necessari gli aventi causa di detti eredi, ovvero altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di intervenire a tutela di detto interesse (art. 276, secondo comma, c.c.).

Cass. civ. n. 9829/1990

Nel caso di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, promossa nei confronti degli eredi del presunto genitore, la sopravvenuta morte di uno di detti convenuti comporta che i suoi eredi, pur essendo privi di diretta legittimazione passiva rispetto a quell'azione (art. 276 primo comma c.c.), sono abilitati a contraddire, in qualità di interessati (secondo comma del citato art. 276), ed altresì in qualità di successori della parte originaria (art. 110 c.p.c.), nei cui confronti il processo deve proseguire od essere riassunto (artt. 300, 302 e 303 c.p.c.).

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Daniela L. chiede
martedì 21/12/2021 - Puglia
“Salve buongiorno,

vorrei sapere se la sentenza emessa da un collegio diverso da quello nominato prima delle precisazioni delle conclusioni, può rappresentare motivo di ricorso in cassazione.
Richiedo inoltre i riferimenti normativi e la sentenza di riferimento, grazie.”
Consulenza legale i 28/12/2021
La questione sollevata nel presente quesito è stata affrontata dalla recentissima Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19/02/2020, n. 4255, che così afferma in massima: “tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; tale principio, estensibile anche al giudice monocratico, vale per tutte le attività preliminari rispetto alla decisione”.
In motivazione, la Suprema Corte ha ricordato che si tratta di orientamento consolidato.
Pertanto, ad avviso della Corte, “nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza la persona del giudice non può essere sostituita, se non previa rnnovazione di tale udienza; nel caso di inosservanza del principio l'effetto che ne consegue è quello della nullità della sentenza; la divergenza soggettiva, in violazione della regola di cui all'art. 276 c.p.c., comma 1 e per quanto concerne il giudizio di appello di cui agli artt. 352 e 359 c.p.c., secondo cui la decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio a cui possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, determina un vizio di costituzione del giudice, rilevabile ex officio ex art. 158 c.p.c., salvo il disposto dell'art. 161”.
Dunque il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1 (restando sanato in difetto di impugnazione). L'emersione del vizio in sede di appello non consente però la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
Il principio, come ricordato dalla Cassazione (anche a Sezioni Unite), è estensibile al procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
La ratio della previsione risiede “nella indefettibile esigenza che la causa venga decisa dal giudice che l'aveva trattata e dinanzi al quale erano state svolte le conclusive argomentazioni difensive, quale presidio del diritto di difesa delle parti, anche - ma ovviamente non solo - con riferimento alla loro facoltà di dare corso ad un procedimento di ricusazione nei confronti del magistrato subentrato nella trattazione della causa”.