Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14 del 2 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è, ai sensi dell'art. 276, primo comma, cod. civ., il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questi, i suoi eredi. La necessità di tale litisconsorzio può trovare deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, laddove i figli del presunto genitore naturale, già costituiti in proprio nel giudizio di primo grado quali eredi di quello, non siano stati successivamente citati nella qualità di eredi legittimi anche dell'altro coniuge superstite, il quale, benché litisconsorte necessario, non sia stato a sua volta evocato nel giudizio e sia deceduto in pendenza di esso, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa, onde va esclusa la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., e la declaratoria di nullità della sentenza, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.