Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9829 del 5 ottobre 1990

(3 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, esperita nell'ipotesi del minore infrasedicenne dal genitore esercente la potestà, l'esigenza del consenso di detto minore, ove compia i sedici anni e, in difetto, l'improseguibilità dell'azione medesima (art. 273 secondo comma c.c.), devono essere escluse se tale evento sopravvenga nel corso del giudizio di cassazione, poiché questo, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, resta insensibile alle vicende inerenti alla capacità processuale della parte.

(massima n. 2)

Il disconoscimento della scrittura privata, o la revoca di esso, quali atti di natura processuale e non sostanziale, perché concernenti l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova, rientrano nei poteri conferiti al difensore con la procura alla lite.

(massima n. 3)

Nel caso di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, promossa nei confronti degli eredi del presunto genitore, la sopravvenuta morte di uno di detti convenuti comporta che i suoi eredi, pur essendo privi di diretta legittimazione passiva rispetto a quell'azione (art. 276 primo comma c.c.), sono abilitati a contraddire, in qualità di interessati (secondo comma del citato art. 276), ed altresì in qualità di successori della parte originaria (art. 110 c.p.c.), nei cui confronti il processo deve proseguire od essere riassunto (artt. 300, 302 e 303 c.p.c.).

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