Le norme di cui al presente capo sono dirette alla tutela della
famiglia, intesa oramai più come
situazione di fatto caratterizzata dalla stabilità della convivenza e serietà del rapporto, più che come
status giuridico derivante dal vincolo matrimoniale.
Tuttavia il legislatore penale ha dato rilevanza alla famiglia di fatto solo all'esterno del presente titolo, prevedendo un'aggravante in tema di pornografia minorile (art.
600 sexies e la facoltà di astensione dalla
testimonianza (art.
199 c.p.p.).
La norma in oggetto è posta a tutela della
morale familiare, ovvero, più nello specifico, codifica l'interesse dello Stato allo svolgimento della vita familiare in conformità alle norme che disciplinano l'istituto. Per contro, è da escludersi che venga tutelata anche la
libertà sessuale della prole, dato che l'incesto è atto compiuto da
persone consenzienti. Parimenti è da escludersi la valenza di concetti eugenetici, non essendo dimostrato che l'unione consanguinei causi danni genetici alla stirpe.
Trattasi di
reato proprio, potendo essere commesso solamente da un
discendente,
ascendente, affine in linea retta, sorella o fratello. La
filiazione naturale è equiparata a quella legittima.Risulta importante precisare che non è necessaria la consumazione di un rapporto sessuale completo, essendo
sufficiente che la condotta esprima una manifestazione di desiderio sessuale.
Per l'integrazione della fattispecie è richiesta la
condizione obiettiva di punibilità del
pubblico scandalo, per il quale non è richiesta la volontà dei colpevoli di determinare tale condizione. SI richiede solamente che la sua verificazione sia causalmente riconducibile alla condotta dei soggetti agenti, escludendosi dunque la punibilità qualora il pubblico scandalo derivi da indagini della polizia o dalla curiosità di terzi.
Data la natura di condizione obiettiva di punibilità, e non di evento del reato, il delitto si consuma nel momento in cui avviene la condotta incestuosa.
L'eventuale errore sul vincolo parentale si riflette sull'
elemento costitutivo del reato, escludendo la rimproverabilità ai sensi dell'articolo
47.
Il secondo comma prevede un aumento di pena qualora vi sia una
relazione incestuosa (ovvero stabilità del rapporto), qualificata tuttavia non come circostanza aggravante, ma come
titolo autonomo di reato, sulla base della considerazione che la pena è determinata in maniera indipendente da quella del reato base.
Da ultimo, l'incesto può pacificamente concorrere con il più grave delitto di
violenza sessuale (art.
609 bis), qualora vengano integrati i rispettivi presupposti.