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Articolo 171 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Cessazione del fondo

Dispositivo dell'art. 171 Codice Civile

(1)La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento [117] o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio(2).

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice [32, 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [191 ss., 1111].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art.. 53 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Si veda l'art. 5 della L. 1 dicembre 1979 n. 898.

Ratio Legis

La ratio della norma risiede nell'evitare che alla dissoluzione del matrimonio ed al conseguente scioglimento del fondo possano arrecarsi pregiudizi ai figli minori, soggetti deboli per eccellenza. Se i coniugi sono obbligati a mantenere i figli pur maggiorenni ma non ancora autonomi sotto il profilo patrimoniale, allora tale esigenza può rilevare quale bisogno familiare.

Spiegazione dell'art. 171 Codice Civile

Alla morte di un coniuge, ed al conseguente scioglimento del matrimonio, i beni del defunto appartenenti al fondo patrimoniale verranno trasmessi agli eredi ex art. 457 del c.c., salvo la presenza di figli minori.
Le cause di cessazione del fondo non sono elencate tassativamente, dovendosi aggiungere la dichiarazione di morte presunta e la convenzione matrimoniale di scioglimento del fondo.
Si è acutamente osservato (Consiglio nazionale del Notariato, 1999) come l'articolo in esame preveda l'estinzione del fondo in caso di assenza di figli minori e quindi anche se sussistono esclusivamente figli maggiorenni.
Alla morte di uno dei coniugi, il giudice potrà attribuire ai figli solo la quota di beni del fondo appartenente al coniuge superstite.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 171 Codice Civile

Cass. civ. n. 30517/2019

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare).

Cass. civ. n. 17811/2014

I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente invalidità.

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Consulenze legali
relative all'articolo 171 Codice Civile

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Antonio C. chiede
sabato 03/05/2014 - Campania
“Il fondo patrimoniale può essere costituito anche da due coniugi senza figli e cessa, in questo caso, alla morte di uno dei due o in caso di scioglimento del matrimonio. Ciò premesso, mi chiedo perchè in caso di figli minori il fondo cessa al compimento della loro maggiore età e non si tiene conto delle permanenti esigenze di tutela dei coniugi. Ciò tanto più ove si consideri che nell'atto di costituzione del fondo, nel mio caso, non si fa cenno alle esigenze dei figli. In ogni caso, gradirei sapere se vi è giurisprudenza in merito a quanto asserito in nota all'art. 171 c.c., ossia che il fondo permane in caso di figlio maggiorenne ancora a carico, in quanto privo di un reddito che lo renda autonomo. Gradirei sapere anche se l'estinzione del fondo deve essere cerificata e da chi. Vi ringrazio”
Consulenza legale i 13/05/2014
Il fondo patrimoniale è un istituto previsto dal codice civile che consiste in un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità (art. 167 del c.c.). Il vincolo creato sui beni cessa solo nelle ipotesi previste dalla legge, ossia annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio, non separazione): in tali casi, esso continua a perdurare fino alla maggiore età dell'ultimo dei figli minori (se esistono). In costanza di matrimonio, il fondo non cessa mai, nemmeno se i figli che erano minori al momento della costituzione del vincolo raggiungono la maggiore età.

L'art. 171, secondo comma, menziona quale ipotesi di sopravvivenza del fondo allo scioglimento del vincolo coniugale l'esistenza di figli minori, ma parte della dottrina ha autorevolmente sostenuto che la disposizione troverebbe applicazione anche a beneficio dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (G. Cian e G. Casarotto, voce "Fondo patrimoniale della famiglia", in Novissimo Digesto Italiano, Appendice III, 1982, p. 833 ss.). Difatti, se i coniugi sono ancora obbligati a mantenere i figli maggiorenni ma non ancora autonomi sotto il profilo patrimoniale (fino alla declaratoria che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del ragazzo), tale esigenza ha una sua rilevanza quale bisogno familiare.
Tuttavia, non si registrano pronunce della Cassazione che risolvano esplicitamente la questione in senso positivo, anzi.
Con sentenza del 21.05.2010 n. 12497, in un caso che vedeva un figlio maggiorenne chiedere l'annullamento della vendita da parte dei genitori di un bene conferito nel fondo patrimoniale, decidendo per il rigetto della domanda, in virtù del fatto che il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli comportasse la perdita della qualità alla quale la legge connette l’interesse tutelato, la Suprema Corte ha dichiarato che “l’interesse dei figli maggiorenni non potrebbe essere argomentato dalle altre norme dettate a tutela dei figli minori dall’art. 171 c.c., che proroga al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio l’effetto estintivo del vincolo di destinazione, nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, consentendo inoltre, in questo caso, al Tribunale per i minorenni, considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza [...] di aggiungere, alle norme dettate per l’amministrazione del fondo, altresì il godimento o la proprietà di una quota dei beni del fondo; disposizione della quale i figli non più minori non potrebbero avvantaggiarsi”. In via incidentale, la Cassazione sembra aver escluso che ai figli maggiorenni possa applicarsi la norma dell'art. 171 a tutela dei figli ancora minori.
Altro argomento contrario è dato dall'art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, che prevede la competenza del tribunale per i minorenni in relazione ai provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 171 c.c.
In buona sostanza, sul punto non è possibile dar conto dell'esistenza di una precisa opinione giurisprudenziale o dottrinale, essendo molto diverse le posizioni. Se, però, ci si dovesse rifare al mero dato letterale, si dovrebbe escludere che il fondo possa permanere ai sensi dell'art. 171, secondo comma, in presenza di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

Quanto alle modalità di scioglimento del fondo patrimoniale, nelle ipotesi contemplate dall'articolo in commento, il codice dice che in assenza di figli si segue la disciplina della comunione legale (artt. 194-197 c.c.): una volta verificatasi una delle cause di cessazione del fondo, si costituisce sui beni in esso conferiti una comunione ordinaria e deve quindi essere presentata domanda di divisione dei beni, volta alla ripartizione in parti uguali l'attivo e il passivo tra i coniugi.
Il terzo comma dell'art. 171 precisa invece che, se vi sono figli, il giudice può attribuire ad essi, in godimento o proprietà, una quota dei beni del fondo. La norma è molto discussa sia in dottrina che giurisprudenza, ma l'interpretazione dominante sembra essere quella per cui la disposizione si rivolga ai soli figli minori, prevedendo che, quando il fondo resti in vita per soddisfare i loro bisogni, una quota dei beni possa essere loro attribuita (con una vera e propria "espropriazione" a danno dei genitori) senza che venga meno il vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia su tutti i beni del fondo. Quindi, si instaurerebbe una situazione di contitolarità tra i coniugi e i figli beneficiari del provvedimento.

L'estinzione del fondo deve essere pubblicizzata mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio della sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio, oppure della sentenza dichiarativa di morte presunta o dell'accordo di scioglimento stipulato tra i coniugi. Se l'annotazione difetta, lo scioglimento del fondo non è opponibile ai terzi. Inoltre, lo scioglimento del fondo va annotato nei registri immobiliari, a margine della trascrizione della convenzione che lo ha costituito (si tratta di mera pubblicità-notizia).

Michele chiede
lunedì 25/02/2013 - Puglia
“Matrimonio in separazione dei beni. Figlia minore di anni 16. Fondo costituito nel 1999. Posso donare i beni conferiti nel fondo, sin da ora al coniuge, anche in presenza del fondo (ovviamente pagando le tasse del trasferimento dei beni)?”
Consulenza legale i 03/03/2013
In riferimento ai beni conferiti in un fondo patrimoniale, l'alienazione è consentita solo se risponde a ragioni di necessità o di utilità evidente per la famiglia (art. 169 del c.p.c.).
Pertanto, in generale, la donazione a terzi di tali beni non è consentita, in quanto in una siffatta alienazione non sussisterebbe la necessità o utilità che deve essere alla base del trasferimento.
Tuttavia, nel caso proposto la donazione sarebbe posta in essere fra i coniugi e la ratio dell'istituto del fondo patrimoniale parrebbe conciliarsi con una tale operazione.
L'istituto del fondo patrimoniale, infatti, mira alla destinazione dei beni per fronteggiare i bisogni della famiglia, facendo passare in secondo piano la titolarità formale del diritto di proprietà su detti beni: nel caso di trasferimento a titolo gratuito tra i coniugi vi sarebbe, sì, una variazione nella titolarità del diritto di proprietà, ma rimarrebbe del tutto integro e valido il vincolo di destinazione.
Sembra, quindi, che la donazione possa essere effettuata.
Essendovi figli minori, tuttavia, ai sensi dell'art. 169 c.p.c. sarà necessario proporre ricorso al tribunale che autorizzerà l'alienazione in presenza dei presupposti di necessità o utilità per la famiglia. Si dovranno esporre al giudice le ragioni che fanno ritenere l'atto di donazione stipulabile, sottolineando i motivi di utilità dell'operazione (ad esempio, il coniuge che cede il suo diritto lo fa per acquistare un altro immobile - da conferire nel fondo - con le agevolazioni prima casa). Con il consenso di entrambi i coniugi e l'autorizzazione del giudice, sarà possibile stipulare una valida donazione.

Filena chiede
mercoledì 01/12/2010

“Il fondo dura fino al compimento della maggiore età dei figli: è sempre così oppure vi sono delle eccezioni?”

Consulenza legale i 02/12/2010

Le ipotesi si cessazione del fondo patrimoniale elencate dall’art. 171 del c.c. sono tassative e non risultano eccezioni a livello normativo. Il fondo, in presenza di figli minori, durerà sino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.