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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Del fondo patrimoniale

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
110 La Commissione delle Assemblee legislative, in seguito ad ampia discussione, ha riconosciuto l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto del patrimonio familiare, constatando che esso costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia, ancora più della dote, che cessa con lo scioglimento del matrimonio, mentre il patrimonio familiare dura finché sono divenuti maggiorenni tutti i figli. Questa particolare importanza, che il patrimonio familiare è destinato ad avere, ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione della materia relativa al regime patrimoniale della famiglia, quale risultava dal progetto, anteponendosi agli altri istituti quello del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia.
115 E' stato soppresso l'art. 231 del progetto, che ammetteva la revoca da parte del terzo della costituzione del patrimonio familiare, per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, perché contrastante col principio generale che esclude dalla revoca le donazioni remuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio. E' ovvio che il patrimonio familiare, quando sia costituito da un terzo, viene ad assumere la figura di una donazione per il matrimonio, e pertanto deve considerarsi soggetto alla stessa disciplina di questa categoria di donazioni.
118 Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacché sarebbe stata superflua. E' ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare.