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Articolo 172 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riduzione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 172 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 54 della L. 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia.

[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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