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Articolo 197 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Dispositivo dell'art. 197 Codice Civile

(1)Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 76 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La norma pone rilevanti limiti al prelievo di cui al precedente art. 195 del c.c., imponendo la prova mediante atto scritto avente data certa; il fine parrebbe essere quello di evitare accordi tra i coniugi tesi a sottrarre beni disponibili per le ragioni dei creditori.

Ratio Legis

La norma, il cui scopo è quello di evitare frodi ai creditori dei coniugi, limitando la prova dei diritti individuali nei confronti dei terzi da parte dei coniugi - e richiamando così il testo del precedente art. 230 c.c. abrogato con la riforma del 1975 - ha destato dubbi di costituzionalità poichè imporrebbe una prova del diritto eccessivamente gravosa per i coniugi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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