Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8816 del 12 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La decisione del Tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensė meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, č direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessitā di apposita statuizione sul punto.

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