Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17910 del 1 giugno 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

La convivenza come coniugi, pur costituendo ostacolo di ordine pubblico, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica qualora sussistano ipotesi di nullità previste come tali anche dall'ordinamento italiano, senza termini di decadenza o possibilità di sanatoria. (Nel caso di specie, la sentenza ecclesiastica aveva pronunciato la nullità per una fattispecie coincidente con la previsione di cui all'art. 122 c.c.).

(massima n. 2)

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.

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