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Articolo 1437 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Timore riverenziale

Dispositivo dell'art. 1437 Codice Civile

Il solo timore riverenziale(1) non è causa di annullamento del contratto(2).

Note

(1) Il timore revereneziale consiste nella soggezione che si ha verso una figura autorevole.
(2) Se, però, il soggetto verso cui si nutre il timore reverenziale minaccia di aprofittare della propria posizione, si passa alla violenza (1434, 1435, 1436 c.c.).

Ratio Legis

L'irrilevanza del timore reverenziale si giustifica in quanto esso nasce e rimane all'interno della sfera dei motivi psicologici del soggetto e manca un'intimidazione.

Brocardi

Metus reverentialis

Spiegazione dell'art. 1437 Codice Civile

Nozione di timore riverenziale

In questo articolo il legislatore ha riprodotto letteralmente la norma dell'art. #1114# del codice abrogato, salvo l'eliminazione dell'inciso «senza che sia intervenuta violenza», che aveva dato luogo a quelche dubbio, peraltro ingiustificato.

Si tratta di disposizione del tutto inutile, in quanto, da un lato, il timore riverenziale, e cioè il sentimento di soggezione che ispira colui al quale si deve rispetto, obbedienza, soggezione, non rientra nella fattispecie della violenza per difetto dell'elemento della minaccia e, dall'altro, anche se il timore reverenziale è, in concreto, di tale intensità da dar luogo ad un vizio della volontà, questo vizio non potrebbe, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, dar luogo all’annullabilità del negozio, dato il carattere eccezionale di questo istituto. Se poi da parte del soggetto ispirante timore riverenziale interviene minaccia, non più di timore riverenziale dovrà parlarsi, ma di violenza.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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