Nozione di timore riverenziale
In questo articolo il legislatore ha riprodotto letteralmente la norma dell'art. #1114# del codice abrogato, salvo l'eliminazione dell'inciso «senza che sia intervenuta violenza», che aveva dato luogo a quelche dubbio, peraltro ingiustificato.
Si tratta di disposizione del tutto inutile, in quanto, da un lato, il timore riverenziale, e cioè il sentimento di soggezione che ispira colui al quale si deve rispetto, obbedienza, soggezione, non rientra nella fattispecie della violenza per difetto dell'elemento della minaccia e, dall'altro, anche se il timore reverenziale è, in concreto, di tale intensità da dar luogo ad un vizio della volontà, questo vizio non potrebbe, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, dar luogo all’annullabilità del negozio, dato il carattere eccezionale di questo istituto. Se poi da parte del soggetto ispirante timore riverenziale interviene minaccia, non più di timore riverenziale dovrà parlarsi, ma di violenza.