Il nostro legislatore ha previsto tre tipologie di
delinquenti pericolosi, ciascuno dei quali esprime una differente manifestazione di
pericolosità sociale. Essi sono il delinquente abituale, il delinquente professionale ed il delinquente per tendenza.
Tali tre tipologie rappresentano
soggetti perfettamente imputabili (eventuali patologie che li rendano eventualmente più inclini alla delinquenza rilevano
aliunde ex artt.
85 e ss.), e contemporaneamente
pericolosi, nei cui confronti, oltre alla pena principale, può essere applicata anche una
misura di sicurezza ex art.
109.
Oltre ad essa, la dichiarazione comporta inoltre vari effetti secondari:
-
esclusione della prescrizione della pena per i delitti e raddoppio del tempo necessario a prescrivere per le contravvenzioni (artt. 172 e 173);
-
raddoppio del tempo necessario ad ottenere la riabilitazione (art. 179).
Va precisato sin da subito che in ogni caso, ai fini della applicazione di una misura di sicurezza, la pericolosità deve essere
accertata in concreto dal giudice.
Per quanto riguarda la figura in esame, qui il reo rappresenta un particolare tipo di delinquente abituale, più pericoloso e dalla condotta di vita più deplorevole, in quanto il giudice ritiene che i vari reati commessi (uno in più rispetto al numero richiesto per la dichiarazione di abitualità ex artt.
102,
103 e
104), forniscano al reo
una fonte stabile di mantenimento.
Per la dichiarazione di professionalità nel reato non occorre tuttavia che il colpevole sia già stato dichiarato delinquente abituale, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma.