Testi per approfondire questo articolo

La prelazione nelle comunioni

Data di pubblicazione: settembre 2010
Prezzo: 36 -10%36 €

La rilettura in chiave promozionale della prelazione ereditaria conduce a superare antiche contrapposizioni alle quali l’istituto è rimasto ancorato in nome di una assoluta quanto astratta libertà di disposizione che non trova riscontro nei principi del sistema vigente. La prelazione non si contrappone all’autonomia negoziale ma la valorizza orientandola alla massima attuazione della solidarietà costituzionale, secondo la vocazione sociale connaturata alla... (continua)

La clausola di prelazione

Editore: CEDAM
Data di pubblicazione: aprile 2010
Prezzo: 18 -10%18 €
Categorie: Prelazione

Per quanto possa dirsi che il tema della prelazione abbia ricevuto, nel corso degli anni, numerosi e, talvolta, notevoli apporti, pur tuttavia ancora restano zone d’ombra e problemi irrisolti, che ne rendono opportuno un complessivo riesame, con l’obiettivo di analizzare la funzione che la prelazione assolve e le modalità di composizione degli interessi soggettivi coinvolti nelle sue più diverse fattispecie. L’analisi è stata condotta mediante la... (continua)

La prelazione e il retratto

Autore: Rossi Giulia
Editore: CEDAM
Collana: Le monografie di Contratto e impresa
Pagine: 358
Data di pubblicazione: marzo 2011
Prezzo: 35 -10%35 €

Trattasi di un lavoro monografico approfondito ed analitico sui due istituti, la prelazione ed il retratto.

La prelazione accorda una posizione di preferenza caratterizzata da una duplice eventualità; che il soggetto passivo decida di vendere e che il soggetto attivo decida di avvalersi della propria posizione di priorità.

Se si verificano entrambe le condizioni, mma non è rispettata la precedenza accordata ad un soggetto nei confronti di altri,... (continua)


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Dispositivo dell'art. 2900 Codice Civile

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare (1) i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (2) [790, 974, 1015 3, 1113, 1201, 1259, 1780 2, 1796 2, 2036 3, 2789, 2856, 2866, 2871 2].
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [c.p.c. 102] (3) (4).

Note

(1) Presupposti di tale azione sono: a) l'esistenza di un credito, anche solo eventuale, ed anche se sottoposto a termine o condizione; b) l'inerzia del debitore nell'occuparsi di un suo affare ossia nell'esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi, valutata in termini oggettivi; c) il pericolo attuale che dall'inerzia del debitore derivi un danno futuro al suo patrimonio, tale da diminuire la generica garanzia patrimoniale [v. 2740].

(2) Altro presupposto per l'esercizio dell'azione è quello del contenuto patrimoniale e della natura non personale dei diritti e delle azioni. Pertanto il creditore non può sostituirsi al debitore nell'esercizio di diritti inerenti ai rapporti familiari (es.: chiedere la separazione personale [v. 150]) e nell'esercizio dei diritti della personalità (diritto al nome [v. 6], all'immagine [v. 10]).

(3) È dunque una forma di litisconsorzio necessario.

(4) Da tale comma la dottrina ha dedotto a contrario l'ammissibilità di un'azione surrogatoria stragiudiziale. Il creditore, infatti, senza adire l'autorità giudiziaria, potrà ad esempio al posto del debitore iscrivere ipoteca, richiedere il pagamento, effettuare atti interruttivi della prescrizione etc.


Ratio Legis

L'azione surrogatoria ha carattere strumentale, nel senso che il creditore se ne serve per recuperare o conservare nel patrimonio del debitore beni che altrimenti il debitore avrebbe perso (cd. funzione conservativa-cautelare). Infatti, la previsione normativa in esame muove dalla considerazione che il debitore, oberato di debiti e di problemi, potrebbe perdere interesse a curare i propri affari causando, in tal modo, un danno al creditore. Proprio per evitare ciò, il legislatore ha previsto la possibilità per il creditore di sostituirsi al debitore, avvalendosi dell'azione prevista in difesa del patrimonio. Ovviamente, tale attività sarà vantaggiosa per tutti i creditori e non solo per il soggetto che vi ha fatto ricorso.

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