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La successione dei legittimari

Data di pubblicazione: dicembre 2006
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Categorie: Legittimari
L'istituto della successione dei legittimari riveste nel nostro ordinamento notevole, e non sempre percepita, rilevanza pratica. I diritti dei legittimari risultano difatti determinanti nelle scelte di qualsiasi soggetto che in vita decida di donare un bene ovvero decida, in sede testamentaria, di assegnare determinata parte del proprio patrimonio a soggetti diversi da quelli indicati dal legislatore. La riserva posta dalla legge a favore dei legittimari influenza conseguentemente la stessa... (continua)

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Dispositivo dell'art. 557 Codice Civile

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (1).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante (2), né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne (3). Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario [484] (4).

Note

(1) Il diritto a chiedere la legittima può essere trasmesso sia per atto tra vivi, sia per atto a causa di morte. Potrà pertanto essere esercitato dagli eredi (sia legittimi che testamentari [v. 587]), dai legittimari [v. 536], come pure dai loro creditori. Infatti la legittima è un diritto di natura patrimoniale trasmissibile.

(2) Si deduce che una rinunzia è possibile solo dopo la morte del donante: se avvenisse prima, infatti, si violerebbe il divieto dei patti successori [v. 458].

(3) Infatti la riduzione sarà esercitata contro di loro, essendo questi i beneficiari delle disposizioni lesive.

(4) In tal caso, infatti, l'erede risponderà dei debiti unicamente con i beni rimasti nel patrimonio ereditario. In caso di accettazione pura e semplice [v. 470], invece, i creditori potranno agire sostituendosi al debitore (azione surrogatoria [v. 2900]) perché, non essendoci più separazione tra i patrimoni, diventeranno automaticamente creditori personali del legittimario.


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