La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (1).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante (2), né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne (3). Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario [484] (4).
(1) Il diritto a chiedere la legittima può essere trasmesso sia per atto tra vivi, sia per atto a causa di morte. Potrà pertanto essere esercitato dagli eredi (sia legittimi che testamentari [v. 587]), dai legittimari [v. 536], come pure dai loro creditori. Infatti la legittima è un diritto di natura patrimoniale trasmissibile.
(2) Si deduce che una rinunzia è possibile solo dopo la morte del donante: se avvenisse prima, infatti, si violerebbe il divieto dei patti successori [v. 458].
(3) Infatti la riduzione sarà esercitata contro di loro, essendo questi i beneficiari delle disposizioni lesive.
(4) In tal caso, infatti, l'erede risponderà dei debiti unicamente con i beni rimasti nel patrimonio ereditario. In caso di accettazione pura e semplice [v. 470], invece, i creditori potranno agire sostituendosi al debitore (azione surrogatoria [v. 2900]) perché, non essendoci più separazione tra i patrimoni, diventeranno automaticamente creditori personali del legittimario.