Il volume è il terzo tomo del volume primo, volume dedicato a “La struttura e l’adempimento” delle obbligazioni, del prestigioso Trattato delle obbligazioni diretto dai Professori Luigi Garofalo e Mario Talamanca.
Il contenuto di questo tomo, affronta il tema delle obbligazioni senza prestazioni e delle obbligazioni naturali. Vengono, così, esaminate le obbligazioni senza prestazione (lineamenti teorici e applicazioni pratiche, responsabilità... (continua)
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato (2) in esecuzione di doveri morali o sociali (3), salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (4). I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (5) (6).
(2) È requisito essenziale per la irripetibilità della prestazione: esso consiste nella mancanza di costrizione ad adempiere subita dal solvens (colui che paga). Non rileva, però, il fatto che il solvens abbia creduto di dover adempiere un'obbligazione civile [v. Libro IV, Titolo I], all'adempimento della quale è obbligato dalla legge. Dunque l'errore [v. 1427] sulla natura dell'obbligazione non consente la ripetizione di quanto pagato.
(3) Controverso è l'oggetto della prestazione dell'obbligazione naturale: per taluno è solo la dazione di una cosa determinata; per altri anche una prestazione di fare; per la giurisprudenza è utilizzabile lo stesso concetto civilistico di prestazione patrimoniale positiva o negativa dalla cui esecuzione derivi all'accipiens un'utilità economica.
(4) Perché la prestazione sia irripetibile è necessaria la capacità del solvens. Per chi ritiene che l'adempimento abbia natura negoziale è necessaria la capacità di agire. Anche chi nega la natura negoziale fa riferimento ad un principio di autoresponsabilità che richiede la capacità di intendere e volere.
(5) Il comma 2 fa riferimento ad alcune ipotesi che vengono qualificate come obbligazioni cd. imperfette, alle quali la legge non accorda un'azione per ottenere l'adempimento, ma esclude la ripetizione di quanto è stato spontaneamente pagato. Si ritiene in dottrina che tra i commi 1 e 2 dell'articolo vi sia un rapporto di genere a specie, nel senso che anche i doveri previsti dal capoverso dell'articolo abbiano lo stesso contenuto etico di quelli previsti dal comma 1, differenziandosi da questi solo perché specificamente indicati dalla legge (cd. tipizzati). Tra tali obbligazioni si fanno rientrare l'adempimento della disposizione fiduciaria ex art. 627, l'adempimento del debito di gioco ex art. 1933, il pagamento del debito prescritto ex art. 2940 etc.
(6) L'obbligazione naturale non è trasmissibile mortis causa, anche se l'erede [Libro II, Titolo I] è libero di adempiere in via originaria l'obbligazione naturale del de cuius, facendola cioè diventare una propria obbligazione. Non è compensabile [v. 1241] con un'obbligazione civile; non è novabile [v. 1230], per mancanza del presupposto della novazione, ossia perché non c'è un'obbligazione civile valida da sostituire; poiché non costituisce un diritto in senso stretto, non è possibile la remissione [v. 1236]. È, invece, possibile l'adempimento del terzo [v. 1180].
L'obbligazione naturale si differenzia dall'obbligazione vera e propria (cd. civile) perché a suo presidio non consente l'esercizio di azioni giudiziarie (es.: non si può utilmente agire per farsi pagare un debito prescritto). La sua peculiarità va ricercata nell'irripetibilità della prestazione effettuata: ossia dall'impossibilità di chiedere la restituzione di quanto è stato dato in pagamento. Si pone, quindi, come un'eccezione al principio della generale ripetibilità dell'indebito oggettivo [v. 2033].