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Articolo 2940 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Pagamento del debito prescritto

Dispositivo dell'art. 2940 Codice Civile

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034, comma 2](1).

Note

(1) Secondo la prevalente dottrina si verifica in questo caso un'ipotesi di obbligazione naturale ex art. 2034, cioè si considera il pagamento del debito già prescritto come attuazione di un impegno morale e non più giuridico.
Viceversa, i giudici della Suprema Corte, sempre considerando il fatto che la prescrizione non trova luogo automaticamente, ritiene che si venga a configurare una normale obbligazione civile, in quanto tale pagamento risulterebbe sintomo di una tacita rinuncia del solvens ad avvalersi della prescrizione stessa.

Ratio Legis

La disposizione risponde alla fondamentale regola in virtù della quale la prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte interessata, in osservanza del più generale principio dispositivo ex art. 2697.

Brocardi

Protestatio contra factum nihil relevat

Spiegazione dell'art. 2940 Codice Civile

Ragione dell'irripetibilità del pagamento di un debito prescritto

Questo articolo, nuovo, nega al debitore che spontaneamente abbia pagato un debito prescritto, il diritto di ripeterlo : la relazione al Re Imperatore spiega la norma, osservando : « dato, infatti, che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia posta, non può dirsi che l’accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli.

I motivi soggettivi per cui debitore omise di eccepirla nella specie non possono avere rilevanza, dovendosi avere riguardo al fatto che essa non fu opposta... ». Questa spiegazione lascia, in verità, alquanto perplessi. Appare, infatti, assai dubbio ritenere l'irrepetibilità del pagamento in funzione della mancata eccezione di prescrizione quando, invece, fatto del pagamento si delinea nettamente come l'effetto di un atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

La diversità dei due presupposti non ha bisogno di particolare ri­lievo. Per la relazione è sufficiente considerare il fatto obbiettivo della non rilevata prescrizione; per chi scrive, invece, si dovrebbe aver riguardo alla condizione del solvens; quest'opinione appare confermata dallo stesso art. 2940 quando dichiara l'irrepetibilità nell'ipotesi che il debito pre­scritto sia stato spontaneamente pagato : in tal senso è la formulazione della norma: «...ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento d'un debito prescritto». Ma cosa sta ad indicare quell'avverbio se non un requisito subbiettivo del solvens? Spontaneamente significa volontariamente, il che si risolve, in sostanza, in un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Attribuendo rilevanza decisiva, per respingere la ripetizione d'un debito prescritto, alla spontaneità del pa­gamento suo, ne deriva, per noi, la ripetibilità a favore di chi abbia sod­disfatto un debito prescritto, per errore, ritenendosi, cioè, obbligato ad effettuarlo e di chi al pagamento sia stato costretto. Se manca la spontaneità nel solvens, non deve essere difficile riconoscergli il di­ritto di eccepire la prescrizione di un debito che n'era già colpito. Una contraria soluzione del caso in esame, oltre a non conformarsi alla stessa norma positiva che parla di spontaneità, creerebbe un'antitesi tra la volontà e l’azione che intanto è produttiva di effetti in quanto è conforme alla prima che la determina.


Indole di tale pagamento

Nell'esegesi di questo articolo si pone l'indagine sull'indole del pagamento di un debito prescritto. Tra le teorie che nell'atto del solvens hanno voluto vedere l'adempimento di un'obbligazione naturale, di un'obbligazione civile, o, addirittura, un negozio di donazione, va deci­samente messa da parte quest'ultima poiché nel pagamento non si ri­scontra l'animus donandi ; ma neppure la prima pub accogliersi perché non considera che il pagamento d'un debito, ancorché prescritto, pre­suppone un rapporto giuridico validamente sorto e già produttivo di tutti quegli effetti per la tutela dei quali la legge apprestava il suo pre­sidio (requisiti che difettano in un'obbligazione naturale) ; ci sembra, invece, che da seguirsi sia la seconda per le considerazioni addotte contro la prima.

Da questo punto di vista, ma solo da esso, coglie nel vero la Rela­zione del Guardasigilli quando afferma: « non può dirsi che l'accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli ».

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1201 L'art. 2940 del c.c., negando la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto, risolve implicitamente, in senso negativo, la questione se sia ammessa ripetizione da parte del solvens, il quale ignorava che la prescrizione si fosse avverata. Dato infatti che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta, non può dirsi che l'accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli. I motivi soggettivi per cui il debitore omise di eccepirla non possono nella specie aver rilevanza, dovendosi aver riguardo al fatto oggettivo che essa non fu opposta.

Massime relative all'art. 2940 Codice Civile

Cass. civ. n. 19654/2014

La previsione di cui all'art. 2940 cod. civ., secondo cui non è ammessa la ripetizione di somme pagate in adempimento di debiti prescritti, non è applicabile qualora l'attore in restituzione deduca l'insussistenza originaria o sopravvenuta del debito, agendo a tal fine ex art. 2033 cod. civ. (Omissis).

L'applicazione dell'art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio" della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.

Cass. civ. n. 3636/1996

La spontaneità del pagamento che, ai sensi dell'art. 2940 c.c., impedisce di ripetere quanto è stato pagato in adempimento di un debito prescritto, è richiesta al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi più tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi l'autonoma iniziativa dell'adempiente, senza alcuna influente situazione di necessità, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale. (Nella specie la sentenza di merito — confermata dalla S.C. — ha considerato ripetibili i contributi previdenziali pagati a scopo cautelativo, dopo un atto di costituzione in mora contenente l'assegnazione di un termine e la minaccia di applicazione di sanzioni, e con espressa riserva di azione giudiziaria per la restituzione degli stessi, in quanto prescritti).

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