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Dispositivo dell'art. 2784 Codice Civile

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazionedal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno (1) i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813] (2).

Note

(1) Il pegno si costituisce con contratto o con atto unilaterale che devono rivestire forma scritta. Esso appartiene alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, e di conseguenza fanno capo ad esso i caratteri dell'assolutezza, dell'immediatezza e dell'accessorietà in quanto esso deve necessariamente accedere ad un credito esistente e valido. È possibile inoltre un pegno a garanzia di un credito futuro.

(2) Al comma 2 l'articolo indica i beni che possono essere oggetto di pegno. Dai beni mobili [v. 812] vanno esclusi i beni mobili registrati [v. 815], per i quali la garanzia si attua attraverso iscrizione o trascrizione. Oggetto di pegno possono essere anche beni futuri, beni altrui e beni in comunione, ciò per applicazione analogica di quanto disposto per l'ipoteca agli artt. 2822-2823 e 2825. Oggetto, si è detto, di pegno può essere anche l'universalità di mobili, ad esempio l'azienda. In tal caso il creditore ha l'obbligo di mantenere la cd. destinazione unitaria delle cose. Infine possono essere oggetto di pegno anche i diritti reali. È ammesso così il pegno avente per oggetto l'usufrutto di beni mobili e la nuda proprietà degli stessi [v. 978].


Ratio Legis

Il pegno, come si è detto, si costituisce con la consegna del bene al creditore garantito (creditore pignoratizio). Si tratta quindi di un contratto reale. Il fondamento del pegno va rinvenuto, come per l'ipoteca [v. 2808], nell'attribuzione al creditore di una causa legittima di prelazione [v. 2741]; il creditore non entra, cioè, in concorso con i creditori chirografari (il cui diritto non è assistito da alcuna garanzia), ma ha il diritto di far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di prelazione: gli altri creditori concorrono proporzionalmente.
L'ipoteca ed il pegno vanno però distinti dai privilegi [v. 2745]. Questi ultimi sono stabiliti, infatti, dalla legge in relazione alla causa del credito; il pegno e l'ipoteca si fondano, al contrario, sulla volontà delle parti.
Il pegno, tuttavia, si distingue in parte dall'ipoteca: nel primo il possesso della cosa passa al creditore; nella seconda esso rimane al debitore.
Va, infine, precisato che pegno ed ipoteca rappresentano garanzie reali che si contrappongono a quelle personali [v. 1936]; mentre queste ultime hanno per effetto di aumentare i patrimoni sui quali il creditore può soddisfarsi, quelle reali riservano al creditore alcuni beni del debitore, sui quali è costituito un diritto reale.

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