Il lavoro monografico affronta il tema della condizione unilaterale, vale a dire la condizione apposta nell'esclusivo interesse di una delle parti. L'A., dopo aver esaminato le origini dell'istituto, di matrice giurisprudenziale, e le tesi ricostruttive di esso, si sofferma a valutare - prendendo in esame la possibile 'evoluzione' dell'interesse alla condizione, durante la fase di pendenza - entro quali limiti l'unilateralità della condizione ne consenta la libera disposizione,... (continua)
Sommario
I. L’approccio alle tutele contrattuali. – II. Contratto e torto. – III. Il ruolo della colpa. – IV. La responsabilità e i suoi dintorni. – V. Il danno contrattuale. – VI. La risoluzione. – VII. L’onere della prova nelle azioni contrattuali. VI. – Le tutele contrattuali.
(continua)Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1).
(1) La caparra confirmatoria ha diverse funzioni: a) in caso di esecuzione dell'impegno contrattuale (adempimento della prestazione), se la caparra non è restituita va considerata come un acconto rispetto alla prestazione da adempiere [v. 1385 1]; b) in caso di inadempimento, se la parte adempiente vuole sciogliersi dal vincolo contrattuale per volontà unilaterale (recedere) la caparra vale a determinare preventivamente il danno economico subito [v. 1385 2]; c) in caso di inadempimento, se la parte adempiente preferisce ricorrere al giudice domandando l'esecuzione del contratto o lo scioglimento del vincolo contrattuale (risoluzione) la caparra funziona come garanzia per il recupero dei danni che il giudice riconoscerà dovuti dalla parte inadempiente [v. 1385 3]. Se la parte inadempiente è: a) il soggetto che ha dato la caparra, questi, qualora l'altra parte preferisca recedere dal contratto, perderà la caparra data; b) il soggetto che ha ricevuto la caparra, questi, qualora l'altra parte preferisca recedere dal contratto, dovrà restituire il doppio della caparra ricevuta.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
633La disciplina della caparra è stata molto semplificata. Nella configurazione giuridica di ciò che uno dei contraenti dà all'altro al momento della conclusione del contratto vi è una progressione. Ciò che si dà senza speciale qualifica rappresenta adempimento, totale o parziale, sia pura anticipato; ciò che si dà a titolo di caparra, mentre conferma il contratto (per modo che deve essere restituito o computato in caso di adempimento: art. 1385 del c.c., primo comma), facilita le cemposizioni in caso di inadempimento: infatti, l'inadempiente, se l'altra parte non insiste per l'esecuzione o non domanda in giudizio la risoluzione, perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta (art. 1385, secondo comma), e questa è certo una composizione spedita. Ma poichè la caparra è di regola confirmatoria, la parte adempiente può fare valere i suoi diritti in via ordinaria (art. 1385, terzo comma); e allora la caparra funziona come garanzia per il recupero dei danni che saranno attribuiti in sede di risoluzione del contratto o, in caso di condanna ad eseguirlo, per la mora verificatasi. Alla caparra le parti, per patto espresso, possono conferire carattere penitenziale (art. 1386 del c.c.). In tal caso la caparra non rappresenta un limite di responsabilità per inadempimento, ma il corrispettivo della facoltà di recesso che una o entrambe le parti si siano riservate; infatti, a causa del recesso il contratto si scioglie legalmente, e non ne è quindi più configurabile un inadempimento.
In estrema sintesi, ciò che occorre capire è come deve essere qualificato il bonifico bancario di Euro 1000,00 che è stato fatto. Perché dia diritto alla restituzione del doppio occorrerebbe poterlo "targare" come caparra confirmatoria e non, invece, come acconto sul prezzo. Si rende necessario, pertanto, analizzare lo scambio mail e vedere se da questo emerge qualcosa di preciso in questa direzione.
Nel caso di specie, il contratto di vendita appare concluso avendo il compratore già sottoscritto il contratto di acquisto dell’automobile. Solo da attenta lettura del documento contrattuale si potrà desumere se la dazione di denaro da parte del compratore possa essere configurata come caparra confirmatoria o penitenziale.
Nel primo caso, l’art. 1385 del c.c. insegna che se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (come nel caso in esame), l’altra può recedere dal contratto, trattenendo la caparra.
Nel secondo caso, il compratore potrebbe esercitare il suo diritto di recesso, in relazione al quale la caparra versata costituirebbe corrispettivo. Il recedente perderebbe la caparra data (art. 1386 del c.c.
Il risultato pratico sembra, quindi, il medesimo. In realtà appare più conveniente configurare la caparra come penitenziale, cui consegue l’immediato scioglimento del contratto per recesso, perché verrebbe paralizzata la domanda di adempimento del venditore. In caso contrario (configurazione come caparra confirmatoria), il venditore potrebbe preferire l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con possibilità di chiedere un risarcimento del danno secondo le regole generali.
Quanto alla mancata consegna del documento contrattuale, se questo fosse stato costituito da condizioni generali di contratto (art. 1341 del c.c.), è bene ricordare che le clausole non conosciute dal contraente non predisponente (alla conoscenza è equiparato il caso della mancata conoscenza dovuta ad omessa ordinaria diligenza) non sono efficaci. Il predisponente ha il preciso onere di rendere conoscibili le condizioni generali alla controparte: si potrebbe valutare, alla luce degli accadimenti, se tale onere è stato assolto. Ad esempio, il venditore potrebbe averle spiegato oralmente il contenuto delle condizioni generali: la conoscenza effettiva delle medesime da parte del destinatario sanerebbe la mancata consegna del documento contrattuale completo (peraltro copia di esso può sempre essere richiesta in un secondo momento).
In data 14/06/2010 ho firmato un contratto di acquisto di un'auto con data di consegna 28/10/2010, depositando una caparra confirmatoria di 1550€. Ad oggi la macchina non è ancora arrivata e non arriverà prima della prossima settimana. Considerando che in data 12/12/2010 saranno 45 gg. oltre il termine di consegna e che, da contratto, oltre questo termine posso recedere, è legittimo richiedere la restituzione del doppio della caparra? E, se si, possono rifiutarsi di farlo?
Grazie.
In caso di omessa osservanza del termine essenziale, qualora la parte inadempiente sia la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte è legittimata a recedere dal contratto e ad esigere il doppio della caparra stessa. Addirittura la dichiarazione di recesso può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra (così anche Cass. 94/2032).
Secondo il prevalente orientamento, domandata l'esecuzione del contratto o la sua risoluzione per inadempimento, il richiedente potrebbe comunque trattenere la caparra ricevuta in quanto la stessa, pur perdendo la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, conserverebbe una funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria. Non è questo il caso di specie in quanto la parte inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, la quale è tenuta, ai sensi dell'articolo in commento, a consegnare il doppio della stessa.
Sommario
Il corso di istituzioni di diritto privato (M. Nuzzo). – Presentazione alla seconda edizione (M. Nuzzo). – Prefazione (M. Pennasilico). – I. Contratto e interpretazione nel sistema del codice civile. – II. Verso una nuova sistematica dei criteri di ermeneutica contrattuale. – III. L’interpretazione «correttiva» dei contratti.
(continua)Il volume analizza le procedure di appalto in economia di forniture e servizi, illustrando i presupposti di legittimità per l'utilizzo di questa tipologia di affidamenti e sottolineando le condizioni ed i limiti previsti dal codice dei contratti, con particolare riferimento alla motivazione ed al recepimento dell'istituto da parte della stazione appaltante.
(continua)La distribuzione commerciale corrisponde ad un settore importante dell'attuale contesto socioeconomico e, dal punto di vista giuridico, è caratterizzata dalla presenza di schemi contrattuali sufficientemente consolidati nella prassi degli operatori. Questi schemi sono sorti e si sono sviluppati nel segno dell'atipicità, posto che il fenomeno della distribuzione è rimasto sostanzialmente estraneo al disegno del codice civile, e solo in tempi recenti l'ordinamento... (continua)
Il volume costituisce l'ultima tappa del percorso editoriale promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assieme alla Fondazione forense di Milano e rivolto a tutti gli operatori del diritto, specie gli avvocati.
Il lavoro, frutto dell'esperienza maturata dagli Autori nel campo del diritto del lavoro, si propone in particolare di trattare in modo sintetico ma, tuttavia, completo tre degli istituti contrattuali di maggiore importanza nella gestione del rapporto di lavoro: il... (continua)
flavio, martedì 12 ottobre 2010 , chiede:
Salve, sono Flavio da Torino, le pongo il mio caso: in qualità di compratore, dopo vari rapporti con il venditore solo tramite via mail, dove il venditore più volte dichiarava che il bene mobile (motociclo), era destinato a me, io gli versavo con bonifico bancario pari a euro 1000,00 , la stessa somma poi, mi veniva restituita in quanto a suo dire, rimandava sempre a me la vendita in quanto sopraggiunti problemi di natura logistica (l'auto guasta).
Dopo circa 10 giorni il venditore mi informava che il problema all'auto era stato risolto e contestualmente aveva venduto la moto a terza persona.
Alla luce delle vendita della moto, posso richiedere al venditore il doppio della caparra che avevo versato?
Ho conservato le mail e naturalmente ci sono tracce del mio bonifico bancario.
In attesa di una risposta Vi porgo i mia cordiali saluti.