L'innalzamento degli standards contrattuali delle polizze offerte sul mercato ai consumatori ed alle imprese è dovuto soprattutto alla legislazione che ha recepito le direttive comunitarie, ma anche il ruolo svolto dalla giurisprudenza, dall'Isvap, dalle imprese assicuratrici e dalla concertazione fra le stesse e le associazioni rappresentative dei consumatori è stato ugualmente determinante nel miglioramento dei regolamenti negoziali. L'opera esamina l'orientamento della... (continua)
SOMMARIO
Relazioni: C. GÓMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ, Las cláusulas de forma en las condiciones generales de la contratación. Panorama del derecho español - M. SAMI ZAKI, L'"intertextualité" dans le formalisme impose par les conditions générales des contrats - W. HROMADKA, Schriftformklauseln und AGB-Recht - S. WHITAKER, Can the Contract Control the Contract ? "Entire Agreement Clauses" in English law - V. VERDICCHIO, Le clausole di... (continua)
Il volume affronta la tematica specifica della vessatorietà delle clausole principali nei contratti del consumatore. La materia viene esaminata tenendo conto di molti aspetti, non solo di diritto italiano ma anche di diritto europeo. Suddiviso in parti, ecco i principali argomenti ospitati dal volume:
-le clausole principali e il controllo giudiziale sul contenuto del contratto alla luce della disciplina comunitaria e gli ordinamenti nazionali
- il giudizio di... (continua)
Il lavoro monografico affronta il tema della condizione unilaterale, vale a dire la condizione apposta nell'esclusivo interesse di una delle parti. L'A., dopo aver esaminato le origini dell'istituto, di matrice giurisprudenziale, e le tesi ricostruttive di esso, si sofferma a valutare - prendendo in esame la possibile 'evoluzione' dell'interesse alla condizione, durante la fase di pendenza - entro quali limiti l'unilateralità della condizione ne consenta la libera disposizione,... (continua)
Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti (1) sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370] (2). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità[1229], facoltà di recederedal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze[2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni[1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita prorogao rinnovazionedel contratto [1597, 1899], clausole compromissorie[c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370; c.p.c. 6, 28, 29, 30, 413] (3).
(1) Di solito, il soggetto (predisponente) che stabilisce queste clausole è un imprenditore che si avvale delle condizioni generali di contratto per regolare in modo uniforme i suoi rapporti contrattuali con i clienti o i fornitori (es.: le condizioni generali previste dalle imprese bancarie per la stipulazione dei contratti bancari).
(2) Così le condizioni generali di trasporto saranno efficaci per il semplice fatto di essere esposte al pubblico nella stazione delle autocorriere, anche se il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto acquistando frettolosamente il biglietto e non preoccupandosi d'altro. Si impone, pertanto, al predisponente di rendere conoscibili all'altra parte contrattuale le clausole, utilizzando un testo comprensibile e rendendolo accessibile; d'altro canto, la controparte deve usare l'ordinaria diligenza, per accertare la sussistenza e il contenuto delle clausole. Per ordinaria diligenza s'intende la comune attenzione prestata dagli aderenti per quel tipo di operazione economica.
(3) Il comma 2 dell'articolo si riferisce alle clausole vessatorie, ossia quelle clausole particolarmente gravose per la controparte, le quali devono essere approvare separatamente per iscritto, affinché su di esse sia richiamata l'attenzione di chi aderisce, in modo tale da evitare che il predisponente approfitti della disattenzione altrui. In particolare, occorre la specifica sottoscrizione di ogni clausola vessatoria oppure un'apposita dichiarazione che la richiami, riportando di ciascuna il numero d'ordine e il suo contenuto. La mancata approvazione per iscritto di tali clausole comporta la nullità [v. 1419] delle clausole vessatorie. Le clausole vessatorie sono tassative, ossia sono solo quelle indicate dalla norma; tuttavia, la giurisprudenza tende ad ampliare la portata di queste clausole. La l. 6-2-1996, n. 52, dando attuazione alla Direttiva Cee 13/93, ha altresì previsto, al fine di garantire una maggiore tutela del consumatore, ulteriori ipotesi di clausole vessatorie dei contratti aventi ad oggetto cessione di beni e prestazione di servizi [v. 1469bis ss.].
Con questa norma il legislatore ha inteso conciliare due opposte esigenze: da un lato, garantire alle imprese che producono beni e servizi in serie, di accelerare la stipulazione dei contratti (cd. contratti in serie); dall'altra, tutelare il contraente economicamente più debole che si limita, solitamente, ad aderirvi.
Sommario
Origine, funzione e caratteristiche delle clausole di irresponsabilità - Responsabilità per colpa e dolo e le clausole di irresponsabilità (La colpa grave nella disciplina del contratto in generale e le clausole di irresponsabilità - Il dolo nella disciplina del contratto in generale e le clausole di irresponsabilità - Colpa ordinaria e colpa grave nell'analisi dei singoli contratti e le clausole di irresponsabilità) -... (continua)
Si tratta di un'opera di "diritto civile", nella quale si affronta in modo organico, per la prima volta, il tema dell'interpretazione del contratto standard in modo monografico.
Ampio risalto viene dato anche al profilo dell'interpretazione del contratto del consumatore.