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Articolo 25 septies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Disciplina della liquidazione del patrimonio

Dispositivo dell'art. 25 septies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25 sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 25 septies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio si basa su un piano di liquidazione del patrimonio dell'imprenditore; a tal fine, il tribunale nomina con il decreto di omologazione un liquidatore.
Si iscrivono nella liquidazione del patrimonio le cessioni di beni, i trasferimenti di beni con modalità diverse dalla vendita, l'incasso dei crediti, l'esercizio di ogni azione risarcitoria e/o recuperatoria idonea a recuperare un potenziale attivo, facente parte del patrimonio messo a disposizione dei creditori.
Il liquidatore deve compiere gli atti necessari alla liquidazione del patrimonio, rispettando le modalità ed i limiti previsti nel piano di liquidazione, nel decreto di omologazione e nella legge. La liquidazione del patrimonio è funzionale alla soddisfazione dei creditori, per cui il liquidatore è tenuto a ripartire il ricavato della liquidazione tra i creditori concordatari secondo le previsioni della proposta omologata.

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