Sommario
I. L’approccio alle tutele contrattuali. – II. Contratto e torto. – III. Il ruolo della colpa. – IV. La responsabilità e i suoi dintorni. – V. Il danno contrattuale. – VI. La risoluzione. – VII. L’onere della prova nelle azioni contrattuali. VI. – Le tutele contrattuali.
(continua)Il lavoro monografico affronta il tema della condizione unilaterale, vale a dire la condizione apposta nell'esclusivo interesse di una delle parti. L'A., dopo aver esaminato le origini dell'istituto, di matrice giurisprudenziale, e le tesi ricostruttive di esso, si sofferma a valutare - prendendo in esame la possibile 'evoluzione' dell'interesse alla condizione, durante la fase di pendenza - entro quali limiti l'unilateralità della condizione ne consenta la libera disposizione,... (continua)
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [626, 788, 1418 2] (1).
(1) I motivi di regola sono irrilevanti, dal momento che sono personali ed estranei al contenuto del contratto. Essi eccezionalmente acquistano rilevanza quando il motivo illecito è comune ad entrambe le parti del contratto, e costituisce la ragione esclusiva per cui le parti hanno deciso di concludere il contratto. In tal caso il contratto è illecito ed è colpito dall'ordinamento con la sanzione della nullità. Così, ad esempio, è nullo il contratto di locazione con cui il locatore e il locatario si accordano per adibire l'immobile locato a casa d'appuntamenti (lo stesso non accadrebbe, invece, se mancasse l'accordo tra locatore e locatario e fosse quest'ultimo, di sua iniziativa ed all'insaputa dell'altro, ad installare nell'immobile la casa d'appuntamenti). Un'eccezionale rilevanza dei motivi si ha anche negli atti di liberalità (donazione, istituzione di erede, legato) [v. 624, 626, 787, 788].
Come detto, i motivi sono normalmente irrilevanti. Vi sono però delle eccezioni (a parte la disposizione dell'art. 1345); così, il motivo assume rilievo in due particolari figure negoziali: il negozio indiretto che ricorre quando i soggetti, per raggiungere l'effetto perseguibile attraverso un determinato negozio, seguono una via indiretta, servendosi di un negozio tipico che viene adattato ad uno scopo diverso da quello che costituisce la causa (es.: matrimonio contratto per conseguire la nazionalità del coniuge); il negozio fiduciario che ricorre quando un soggetto, per un fine limitato, conferisce un ampio potere ad un'altra parte, che assume l'obbligo personale di servirsi della posizione acquisita entro i limiti di quel fine (es.: Tizio ottiene un prestito da Caio al quale trasferisce, come garanzia, la proprietà di un immobile, nella fiducia che l'immobile gli sarà restituito al pagamento del debito).
Il volume analizza le procedure di appalto in economia di forniture e servizi, illustrando i presupposti di legittimità per l'utilizzo di questa tipologia di affidamenti e sottolineando le condizioni ed i limiti previsti dal codice dei contratti, con particolare riferimento alla motivazione ed al recepimento dell'istituto da parte della stazione appaltante.
(continua)Sommario
Il corso di istituzioni di diritto privato (M. Nuzzo). – Presentazione alla seconda edizione (M. Nuzzo). – Prefazione (M. Pennasilico). – I. Contratto e interpretazione nel sistema del codice civile. – II. Verso una nuova sistematica dei criteri di ermeneutica contrattuale. – III. L’interpretazione «correttiva» dei contratti.
(continua)Il volume costituisce l'ultima tappa del percorso editoriale promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assieme alla Fondazione forense di Milano e rivolto a tutti gli operatori del diritto, specie gli avvocati.
Il lavoro, frutto dell'esperienza maturata dagli Autori nel campo del diritto del lavoro, si propone in particolare di trattare in modo sintetico ma, tuttavia, completo tre degli istituti contrattuali di maggiore importanza nella gestione del rapporto di lavoro: il... (continua)
La distribuzione commerciale corrisponde ad un settore importante dell'attuale contesto socioeconomico e, dal punto di vista giuridico, è caratterizzata dalla presenza di schemi contrattuali sufficientemente consolidati nella prassi degli operatori. Questi schemi sono sorti e si sono sviluppati nel segno dell'atipicità, posto che il fenomeno della distribuzione è rimasto sostanzialmente estraneo al disegno del codice civile, e solo in tempi recenti l'ordinamento... (continua)