1. (1)In relazione al delitto di cui all'articolo 437 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.
2. In relazione al delitto di cui all'articolo 612 quater del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e).






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