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Articolo 1173 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Fonti delle obbligazioni

Dispositivo dell'art. 1173 Codice Civile

Le obbligazioni derivano da contratto(1), da fatto illecito(2), o da ogni altro atto o fatto idoneo [2043] a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico(3).

Note

(1) La norma fa riferimento al contratto nella sua accezione più ampia, comprendente tanto le fattispecie tipiche che quelle atipiche purché meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 del c.c.. Sono fonte di obbligazione anche i contratti invalidi (v. artt. 1418 ss. c.c.).
(2) L'obbligazione presuppone un comportamento volontario dell'uomo e, pertanto, la norma avrebbe dovuto parare di "atto illecito" piuttosto che di "fatto". La precisazione normativa relativa alla illiceità fa riferimento non solo alla fattispecie generale prevista nell'art. 2043 del c.c., ma anche ai fatti dannosi cd. "speciali" (v. artt. 2049 ss. c.c.). L'illecito derivante da inadempimento contrattuale rientra, invece, nella previsione di cui alla prima parte dell'articolo.
(3) Tra gli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni si possono richiamare le promesse unilaterali (artt. 1977 ss. c.c.); i titoli di credito (artt. 1992 ss. c.c.); la gestione di affari (artt. 2028 ss. c.c.); il pagamento dell'indebito (artt. 2033 ss. c.c.) e l'arricchimento senza causa (artt. 2041 ss. c.c.). Tali tipi di fonti sono accomunate dal fatto di produrre l'obbligazione in assenza di un accordo tra due o più parti, come invece avviene nel contratto.

Ratio Legis

L'ultima parte dell'articolo sancisce un principio innovativo per il codice civile del 1942: il principio della atipicità delle fonti dell'obbligazione. Il rinvio all'ordinamento giuridico implica rinvio non solo alla legge, la quale già contempla atti o fatti tipici produttivi di obbligazioni, ma anche ad atti o fatti non previsti in norme specifiche e, quindi, atipici. Questi, pertanto, possono produrre obbligazioni nelle ipotesi in cui tale idoneità sia riconosciuta dall'ordinamento giuridico (si pensi, ad esempio, alle obbligazioni discendenti da deliberazioni di organi collegiali, le quali, al di fuori dello schema contrattuale, vincolano anche la minoranza).

Brocardi

Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis

Spiegazione dell'art. 1173 Codice Civile

L'art. 1097 cod. civ. 1865
Per l'art. 1097 del codice del 1865 le fonti delle obbligazioni erano, com' è noto, il contratto, il quasi contratto, il delitto, il quasi delitto e la legge. Si ricordano, ancor oggi, le varie dispute cui questa quintuplice distinzione aveva dato luogo, dispute che si concentravano, in particolare, sulla ricerca di un criterio differenziatore non tanto del contratto dalla legge quanto del contratto dal quasi contratto e, inoltre, del delitto dal quasi delitto. Quella classificazione era stata peraltro severamente criticata, in quanto priva di una solida base sin dal diritto romano, anche se l'art. 1097, in ossequio al desiderio di ritornare ai puri principi romanistici, era ritenuto la traduzione quasi letterale del famoso testo di Gaio (Inst 3, 13, § 2), in cui si dice che le obbligazioni « aut ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex maleficio aut quasi ex maleficio ». Si tratta della seconda e, pare, ultima alterazione elaborata dalle scuole bizantine delle due classificazioni gaiane: una, contenuta nelle Institutiones, che enunciava soltanto due fonti delle obbligazioni (contractus e delictum), l'altra, contenuta nelle Res cottidianae, che ne considerava tre (obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris).
La contrapposizione del quasi contratto al contratto e del quasi delitto al delitto non solo fu riprodotta dalle legislazioni che precedettero quella italiana del 1865, ma fu anche giustificata. In realtà, però, la quintuplice distinzione si rivelava incompleta (ad es. non vi si menzionava il testamento, fonte di obblighi per l'erede) e risultava priva di qualsiasi reale fondamento, specialmente riguardo alle figure del quasi contratto e del quasi delitto. E così, mentre si riconosceva un contenuto diverso al contratto ed al delitto - sia pure con alcuni rilievi che potevano dirsi decisivi per questa distinzione -, si stentava nel trovare un'analogia - che l'avverbio « quasi » stava appunto ad indicare - tra il contratto ed il quasi contratto, il delitto ed il quasi delitto. Erano, infatti, erronee le teorie che volevano vedere una rispondenza tra il contratto ed il quasi contratto ora o nell'accordo di volontà che nel primo era esplicito e nel secondo tacito o presunto o finto — come se si fosse potuto escludere un accordo tacito o ammettere una presunzione di consenso nel contratto — ora in una analogia rilevata da un punto di vista oggettivo, considerando, cioè, i requisiti del contratto e del quasi contratto — poiché era proprio da questo angolo visuale che il contratto si differenziava dal quasi contratto. Incomplete (se non errate) erano pure le teorie che vedevano una differenza tra le due figure del delitto e del quasi delitto, basandosi sui testi di Pothier, ora nel diverso grado di imputabilità del fatto illecito (il fatto doloso avrebbe dato origine al delitto, quello colposo al quasi delitto); ora, invece, nell'attività (fatto doloso) e nell'omissione (fatto colposo) della persona; ora, infine, nel fatto proprio personale (fatto doloso) e nel fatto altrui (fatto colposo).
L' insufficienza di queste dottrine aveva indotto taluni (ed erano i più) ad affermare che tutte le fonti delle obbligazioni dovevano ridursi a due uniche categorie: la volontà dell'uomo — la quale può dar vita ad un contratto o ad un fatto illecito — e la legge, considerata però non nella sua funzione di riconoscere e sanzionare rapporti obbligatori creati dalla volontà e perfetti ad opera di essa, ma come fonte e causa generatrice immediata dei rapporti stessi. Che tale distinzione avesse avuto una rilevanza sostanziale e, quindi, anche una corrispondenza nella realtà, si poteva constatare dal fatto che diversi erano i presupposti di un'obbligazione voluta dalle parti, nei limiti fissati all'autonomia della loro volontà, dalla legge, rispetto ai presupposti di un'obbligazione che nella legge trovava direttamente la sua causa generatrice: solo per i primi e non pure per i secondi si richiedevano i comuni elementi esistenziali e di validità del negozio giuridico.
Le fonti del rapporto obbligatorio nel progetto di riforma
Nella compilazione del progetto del nuovo libro delle obbligazioni, mentre si era inizialmente deciso di non mantenere più la quintuplice distinzione giustinianea dell'art. 1097, si discusse se, volendo indicare le fonti delle obbligazioni, fosse più esatto restringerle tutte a due soltanto (fatto dell'uomo e legge) oppure aggiungerne altre. Ma già l'art. 5 del progetto del 1936 aveva enunciato come fonti delle obbligazioni « il contratto, l'atto illecito ed ogni altro fatto idoneo a produrle in virtù della legge », e l'articolo che si esamina ne ha sostanzialmente ripetuto il contenuto, sostituendo, nell'ultima parte, alle parole « in virtù della legge », le altre « in conformità dell'ordinamento giuridico »: modifica meramente formale che non incide sul contenuto della norma.
Nel vigente codice civile
L'indicazione delle cause dell'obbligazione dell'art. 1173 francamente non sembra migliore di quella dell'art. 1097, poiché se si voleva apportare una modificazione a quest'ultima disposizione (come, senza dubbio, si doveva fare), non era opportuno sostituirla con un'altra dal contenuto incerto, quale appare quella in commento. Infatti la terza fonte (ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico) contiene in sè le altre due: non si può, invero, dubitare che il contratto e il fatto illecito siano rispettivamente atti idonei a far sorgere, il primo per volontà dell'uomo e il secondo per legge, un'obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico sotto questo punto di vista la tautologia si rivela evidente.
Si potrebbe, è vero, giustificare la disposizione ritenendo: a) che con il termine atto il legislatore abbia voluto indicare il negozio unilaterale obbligatorio, poiché pure da questo l'art. 1937 fa derivare effetti obbligatori nei casi ammessi dalla legge, come ad es. testamento (articoli 647, 653), promessa di pagamento (art. 1988 del c.c.), promessa al pubblico (art. 1989 del c.c.). Sennonché, anche di fronte a questa esegesi va osservato che la fonte primaria dell'obbligazione che scaturisce da un negozio unilaterale rimane pur sempre la volontà dell'uomo, come la volontà dell'uomo è quella che da vita al contratto; b) che nell'espressione generica « atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico » il legislatore abbia voluto sussumere, come in una categoria in bianco, tutte quelle cause che, diverse dal contratto e dal fatto dell'uomo, l'ordinamento giuridico considera produttive di rapporti obbligatori: nell'espressione utilizzata dall'articolo in esame si avrebbe, in sostanza, un richiamo a quelle « variae causarum figurae » delle Res cottidianae di Gaio, comprensive, per il diritto romano, di casi eterogenei diversi dal contratto e dal delitto, ed individuate, poi, nelle figure del quasi ex contractu e quasi ex delicto.
Ma, a parte l'opportunità del richiamo ad una fonte già in quel diritto vaga ed indeterminata, è da rilevare che l'indicazione di quella generica causa si risolverebbe, in definitiva, nell'indicazione o di una norma di legge o di un atto volontario, cioè di quelle cause dell'obbligazione già menzionate dallo stesso art. 1173, per cui anche qui la ripetizione appare evidente. Con terminologia più esatta a al tempo stesso comprensiva di qualsiasi fonte dell'obbligazione, si sarebbe dovuto menzionare soltanto la volontà dell'uomo e la legge.
Passando, ora, all'esegesi dell'art. 1173, mentre nessuna spiegazione appare necessaria per le fonti « contratto » e « fatto illecito », per le altre che il codice individua nell' « atto o fatto ecc. », si rileva che
con tali termini si è inteso far rispettivamente rientrare nella categoria delle fonti delle obbligazioni ogni manifestazione di volontà (testamento, promessa al pubblico, ecc.) e ogni fatto dell'uomo (gestione d'affari (articoli 2028-2032), pagamento dell'indebito (articoli 2033-2040), arricchimento senza causa (articoli 2041-2042) cui la legge riconnette l'efficacia di far sorgere un vincolo giuridico.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

14 Senza prendere partito su complicate questioni dogmatiche, e facendo esclusivamente leva su concetti incon­testati, mi sono limitato a definire l'obbligazione (art. 1173 del c.c.) come un vincolo in virtù nel quale il debitore è tenuto verso il creditore ad una prestazione, positiva a negativa: il dovere di prestare è indicato come obbligo verso il creditore e non a favore di lui, perché la prestazione, pur realizzando sempre il diritto del creditore, può essere fatta anche ad un terzo.
19 Descritto il concetto di obbligazione, son passato a enumerarne le fonti (art. 1173 del c.c.), rifiutando di accogliere la tradi­zionale classificazione giustinianea, trasfusa nell'art. 1097 del codice vigente.
In realtà tale classificazione era stata sottoposta a cri­tiche così decisive che la maggior parte delle legislazioni mo­derne l'avevano abbandonata: qualcuna aveva financo rinun­ciato alla elencazione delle fonti. Quest'ultimo indirizzo seguì la Commissione reale; ma, a mio avviso, può ingenerare dubbi sull'attitudine della volontà individuale a essere fonte autonoma di effetti giuridici. Nella società fascista solo l'ordi­namento giuridico può attribuire tali effetti ad un atto o ad un fatto; ed è opportuno fissare questo principio, che viene così a rappresentare uno dei cardini del sistema sorto dalla Rivoluzione del 1922.
Con riferimento a tali premesse l'art. 1173 dichiara che solo la legge, le norme per la disciplina dei rapporti collettivi e i regolamenti possono stabilire obbligazioni; e che esse sorgono dal contratto, dagli atti illeciti e da ogni altro atto o fatto che l'ordinamento giuridico dichiara idoneo a produrle. Con tale formulazione è rimasto espressamente affermato che le norme per la disciplina dei rapporti collettivi hanno carattere di fonte di diritto; il che è coerente al loro contenuto normativo astratto, per quanto alcune di esse (come i contratti collettivi e gli accordi economici) possono servire pure come strumento giu­ridico idoneo a costituire obblighi direttamente a carico delle associazioni che le formano.
La considerazione di tutte le norme suddette come fonti di diritto capaci di porre delle obbligazioni risolve il pro­blema della loro parità di efficacia giuridica, senza distinzione
di tipo, il che era discusso in relazione agli accordi economici.
Resta poi affermato l'effetto privatistico delle norme stesse; e così viene inquadrata con chiari criteri una delle più geniali creazioni giuridiche del Fascismo.
Più avanti avrò occasione di descrivere quale sia questo effetto. Ritengo importante averlo posto fin nei primi articoli di questo libro perché con ciò si chiarisce l'essenza nuova data dalla dottrina giuridica fascista ai rapporti individuali patrimoniali, che non devono vivere e svolgersi se non nell'orbita e nel carattere del principio giuridico corporativo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

556 Nell'elencare le fonti delle obbligazioni il nuovo codice (art. 1173 del c.c.) non considera la figura dei quasi-contratti e quella dei quasi-delitti, che non hanno mai potuto giustificarsi nè dal lato tradizionale, essendo ignote al diritto romano o classico, nè dal lato sostanziale, essendo prive di un contenuto determinato. I cosiddetti quasi-contratti e i cosiddetti quasi-delitti non sono istituti giuridici simili ai contratti e ai delitti; sono fatti di natura varia dai quali la legge fa scaturire obbligazioni, e che, appunto per la loro diversità, non sono suscettibili di classificazione. In particolare poi, per i quasi-delitti, la circostanza che l'obbligato non abbia cooperato materialmente alla produzione dell'evento appare un estremo irrilevante ai fini di una loro classificazione separata dai fatti illeciti, posto che l'evoluzione della dottrina della responsabilità, ha messo in luce che anche la responsabilità indiretta deriva, di regola, da un comportamento (omissione) di chi è tenuto al risarcimento, e al quale, sotto particolari aspetti, potrebbe ugualmente ricondursi la produzione dell'evento lesivo.

Massime relative all'art. 1173 Codice Civile

Cass. civ. n. 1567/2023

La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato; ne consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da una società che - senza allegare l'illegittimità degli atti amministrativi, né affermare la riconducibilità del pregiudizio subito a tali provvedimenti - aveva lamentato la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approvato il Piano di Governo del Territorio includendo i terreni di proprietà della società, aventi destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato TR1, nonché la scorrettezza della condotta della P.A. che, nonostante l'impugnazione del provvedimento, aveva ingenerato un affidamento incolpevole, insistendo per l'attuazione dell'intervento programmato, fornendo rassicurazioni sulla sua legittimità ed escludendo la necessità di approfondimenti istruttori).

Cass. civ. n. 27934/2021

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c.

Cass. civ. n. 8602/2021

Al fine di valutare la natura concorsuale o meno di un credito, occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell'art. 1173 c.c., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa.

Cass. civ. n. 29711/2020

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015).

Cass. civ. n. 25673/2018

Le obbligazioni "propter rem", al pari dei diritti reali, dei quali sono estrinsecazione, non sono una categoria di rapporti innominati, ma sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, su tale punto, aveva confermato quella di primo grado, ravvisando nell'obbligazione di recintare un terrazzino con una ringhiera in ferro, prevista nel contratto di compravendita di un immobile, i caratteri dell'accessorietà e ambulatorietà, propri delle obbligazioni reali).

Cass. civ. n. 27321/2017

Il patto obbligatorio di non concorrenza, consistente in un vincolo di modo nell'utilizzo di un cespite immobiliare, astringe il soggetto che l'ha stipulato, ma non il suo avente causa; esso, per produrre effetti anche nei confronti del nuovo acquirente, deve essere specificamente richiamato nell'atto di acquisto del terzo, in quanto la realità di un vincolo può configurarsi solo ove sia ipotizzabile un rapporto tra fondi mentre l'esclusione della concorrenza è utile non al fondo acquistato ma all'azienda che l'acquirente esercita su esso cosicché deve escludersi la sussistenza di una servitù.

Cass. civ. n. 24071/2017

Il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità di un'azienda termale per il mancato tempestivo intervento in ausilio ad una persona in occasionale difficoltà, la quale si era procurata lesioni personali mentre usciva dalla vasca termale dopo aver inutilmente atteso il personale di cui aveva richiesto l'assistenza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/02/2013).

Cass. civ. n. 25292/2015

La responsabilità per fatto lecito dannoso non ha carattere eccezionale poiché l'espressione «ordinamento giuridico» che accompagna, nell'art. 1173 c.c., il riferimento alla terza specie di fonti delle obbligazioni, ossia quelle che derivano «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico», non si risolve in una mera indicazione riassuntiva di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti nominate (diverse dal contratto o dal fatto illecito), ma consente un'apertura all'analogia, ovvero alla possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall'ordinamento considerato nella sua interezza, complessità ed evoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione di tale principio riconoscendo, pur in difetto di un'espressa previsione normativa, un indennizzo in favore del condomino la cui proprietà esclusiva era stata menomata per effetto dell'opera di consolidamento delle strutture portanti dell'edificio condominiale pericolante, eseguita dal condominio in ottemperanza ad un'ordinanza sindacale). (Rigetta, App. Firenze, 07/12/2010).

Cass. civ. n. 23448/2014

Il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza.

Cass. civ. n. 10813/2011

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione. (Rigetta, App. Genova, 04/06/2008).

Cass. civ. n. 10297/2010

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'amministratore di fatto di una società avesse efficacia liberatoria, pur trattandosi di società di capitali, in considerazione dell'inerzia gravemente colpevole dei legali rappresentanti della società, che avevano consentito per un lungo tempo una tale condotta).

Cass. civ. n. 25289/2007

Le obbligazioni propter rem — nella specie adesione al consorzio di urbanizzazione all'atto dell'acquisto dell'immobile ricadente nel consorzio — sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 24141/2007

La violazione dell'obbligazione propter rem anche se protratta per oltre vent'anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio ma al contrario, avendo carattere permanente, consente ai condomini di esigere l'eliminazione della situazione determinata dalla violazione stessa. (Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto irrilevante che la costruzione di un soppalco ritenuto produttivo di una situazione di pericolosa instabilità per i muri divisori, fosse anteriore di oltre vent'anni dall'accertamento dalla sua lesività).

Cass. civ. n. 703/2004

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti.

Cass. civ. n. 11692/1999

In tema di condominio degli edifici, l'obbligo assunto dai singoli condomini in sede di approvazione del regolamento contrattuale, di non eseguire sul piano o sulla porzione di piano di proprietà esclusiva attività che rechino danno alle parti comuni (nella specie obbligo di non sciorinare i panni dalle finestre, balconi ecc.) ha natura di obbligazione propter rem, la cui violazione, pur se protratta oltre venti anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio e dell'impegno a tenere un comportamento conforme a quello imposto dal regolamento onde è sempre deducibile, stante il carattere permanente della violazione, il diritto degli altri condomini di esigere l'osservanza di detto comportamento, potendosi prescrivere soltanto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo in questione.

Cass. civ. n. 484/1985

Allorché ricorrano elementi, sia pure presuntivi, idonei a configurare una situazione di apparenza giuridica, spetta a colui che contesti l'efficacia a suo danno di tale situazione di apparenza, l'onere della prova contraria, dimostrando cioè la situazione reale ovvero che l'opinione della controparte sulla corrispondenza tra situazione apparente e situazione reale era determinata da colpevole negligenza o imprudenza.

Cass. civ. n. 5818/1984

L'apparenza del diritto può essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dai pubblici registri, ove questa non venga in rilievo direttamente, ma solo come presupposto di una fattispecie complessa, rilevante autonomamente sul piano giuridico, per giustificare l'errore del terzo di buona fede. Ne consegue che la rilevanza discriminante dell'errore deve essere accertata nel singolo caso con riferimento alla peculiarità della specie. (Nella specie è stata ritenuta l'applicabilità del suesposto principio all'ipotesi di un amministratore condominiale il quale, senza il previo controllo dei pubblici registri, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali nei confronti di chi si era comportato come condomino, apparendo quale proprietario di due appartamenti i quali appartenevano, invece, ad altro soggetto).

Cass. civ. n. 4115/1978

Il principio dell'apparenza giuridica, essendo dettato dalla esigenza di tutelare i terzi di buona fede, è invocabile soltanto quando i terzi medesimi versino in uno stato soggettivo caratterizzato, oltre che dall'ignoranza della difformità tra realtà ed apparenza, anche dalla scusabilità e dalla incolpevolezza del comportamento, onde il principio non è operante quando la situazione reale sia notoria oppure agevolmente rilevabile mediante semplici cautele.

Cass. civ. n. 1317/1977

È consentita, con opportune cautele, l'applicazione analogica del principio dell'«apparenza del diritto» a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge, purché l'erroneo convincimento incolpevole risulti determinato da un comportamento colposo della persona contro cui l'apparenza è fatta valere. Per l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto è necessario non solo che l'errore di colui che nell'apparenza confida sia incolpevole, ma altresì che l'erroneo convincimento venga determinato, con nesso di causalità, da un comportamento colposo della persona contro la quale il principio viene ad essere applicato.

Cass. civ. n. 2500/1975

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, fondato sull'incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme a realtà, non opera quando il terzo sia messo dall'ordinamento in condizione di controllare la reale consistenza degli altrui poteri, ciò che avviene quando egli stipuli un contratto con un ente pubblico, la cui attività si svolge attraverso fattispecie procedimentali. Non può, pertanto, invocare il principio dell'apparenza colui che abbia stipulato un contratto con un organo incompetente di un ente pubblico (nella specie, direttore provinciale, anziché presidente, dell'E.N.A.L., unico organo competente, quest'ultimo, a concludere contratti).

Cass. civ. n. 1020/1975

La cosiddetta apparenza di diritto — la quale può assumere sia la forma dell'apparenza pura, caratterizzata dalla presenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nonché dall'errore scusabile della parte o del terzo che abbiano confidato nello schema apparente, sia la forma dell'apparenza colposa contraddistinta, oltre che dalla presenza dei suindicati elementi, anche dalla colpa del soggetto contro cui l'apparenza è invocata — non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise, ma, al contrario, opera nell'ambito dei singoli negozi giuridici, secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, nel mentre è irrilevante l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendo in tal caso applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., può assumere, invece, rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un malizioso o negligente comportamento del rappresentato apparente tale da far presumere la volontà di conferire al procuratore i suddetti poteri. Peraltro, anche quest'ultima forma di apparenza deve ritenersi inoperante nel caso in cui sia individuabile una colpa inescusabile nel soggetto che versa in errore; colpa la quale sussiste sia qualora tale errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità, sia nell'ipotesi in cui il conferimento dei poteri rappresentativi debba assumere la forma scritta ad substantiam. (Nella specie la Suprema Corte, enunziando i principi di cui in massima, ha escluso l'applicabilità dell'istituto dell'apparenza colposa al fine di ritenere sussistente un mandato a vendere un bene immobile).

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