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Articolo 713 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Misura di sicurezza

Dispositivo dell'art. 713 Codice Penale

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata(1).

Note

(1) Tale misura si considera in realtà ristretta alle ipotesi ex artt. 707, 709 e 712.

Ratio Legis

La disposizione prevede il ricorso alla misura della libertà vigilata, sempre previo accertamento della pericolosità.

Spiegazione dell'art. 713 Codice Penale

La norma in esame inasprisce la pena nei confronti dei condannati per alcune contravvenzioni, prevedendo l'applicabilità della libertà vigilata (art. 228), sempre previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto.

Il richiamo è da ritenersi nei soli confronti degli autori dei reati di cui agli articoli 77, 709 e 712.

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