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Articolo 711 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 711 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, della L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.]

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