Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2790 del 7 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Per affermare la penale responsabilitā in ordine al reato di incauto acquisto, ascrivibile a titolo di colpa — a differenza del delitto di ricettazione — č sufficiente che l'agente abbia omesso i necessari accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti indicate nella norma incriminatrice, tale da legittimare il sospetto della illegittima provenienza della cosa.

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