Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47309 del 11 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il discrimine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto, sta nel fatto che, nella ricettazione (con dolo eventuale), l'agente, pur rappresentandosi chiaramente la possibilità che il bene acquistato o ricevuto abbia una provenienza delittuosa, avendo colto gli elementi di allarme che lo abbiano effettivamente messo in guardia, decide ciò non di meno di riceverlo o acquistarlo, accettando consapevolmente il rischio di concretizzare una condotta delittuosa; nella contravvenzione, invece, ciò che si rimprovera all'agente è di non aver colto quegli elementi di fatto (individuati dal legislatore nella natura del bene acquistato o ricevuto, nella qualità della persona che lo abbia offerto ovvero nella entità del prezzo) che avrebbero dovuto allarmarlo circa la provenienza del bene di cui si discute e che, invece, siano stati colpevolmente ignorati.

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