(massima n. 1)
Il discrimine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto, sta nel fatto che, nella ricettazione (con dolo eventuale), l'agente, pur rappresentandosi chiaramente la possibilità che il bene acquistato o ricevuto abbia una provenienza delittuosa, avendo colto gli elementi di allarme che lo abbiano effettivamente messo in guardia, decide ciò non di meno di riceverlo o acquistarlo, accettando consapevolmente il rischio di concretizzare una condotta delittuosa; nella contravvenzione, invece, ciò che si rimprovera all'agente è di non aver colto quegli elementi di fatto (individuati dal legislatore nella natura del bene acquistato o ricevuto, nella qualità della persona che lo abbia offerto ovvero nella entità del prezzo) che avrebbero dovuto allarmarlo circa la provenienza del bene di cui si discute e che, invece, siano stati colpevolmente ignorati.