Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2917 del 22 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), il motivo di sospetto circa la liceità della provenienza del bene non può farsi derivare dalla sola condizione di tossicodipendente dell'offerente, di cui non sia nota anche la precarietà economica e sociale; la necessità del tossicodipendente di fruire di denaro contante per l'acquisto di sostanze stupefacenti non può costituire, infatti, presunzione della illecita provenienza della cosa del medesimo posta in vendita, non potendosene escludere, in assenza di elementi sintomatici, l'appartenenza al venditore.

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