Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10456 del 5 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., il bene incautamente acquistato rappresenta il «profitto» e non il «prezzo» del reato. Pertanto nel caso di acquisto di autoveicolo al quale siano state apportate alterazioni ai numeri identificativi del telaio o del motore la confisca del mezzo, non configurandosi un'ipotesi di illiceità intrinseca stante la possibilità di regolarizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 74 c.s., non è obbligatoria ma semplicemente facoltativa, e può essere disposta dal giudice, in considerazione della natura e delle finalità di tale misura di sicurezza, solo ove sussista un collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto, il reato e la possibilità di una futura reiterazione.

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