Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9015 del 3 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo c.p., non č necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

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