Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4193 del 3 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non č punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualitą soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato appreso, in origine, con condotta oggettivamente illecita, purché i vincoli che rendono operativa l'esimente, ove di natura civile (matrimonio, unione civile), siano rescissi nel momento in cui il delitto derivato č commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio sul rilevo che il trasferimento di un quadro illecitamente appreso era avvenuto quando il vincolo matrimoniale era gią stato sciolto).

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