(massima n. 1)
Oggetto della confisca può essere il profitto, il prodotto o il prezzo, del reato. Il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato.