(massima n. 1)
Non integra il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene, riscontrabile nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attivitā economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolaritā del profitto illecito č idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento.