(massima n. 1)
In tema di autoriciclaggio, la clausola di non punibilitą di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. (attualmente prevista al comma quinto della medesima norma) non opera in favore dell'autore del delitto presupposto che, avendo conseguito profitti illeciti in denaro, effettui sia operazioni di movimentazione bancaria, sia plurimi acquisti di beni mobili ed immobili anche a sé intestati, posto che, in tal modo, ostacola l'accertamento dell'origine illecita delle somme di denaro impiegate.