Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13352 del 14 marzo 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di autoriciclaggio, č configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attivitā economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolaritā del profitto illecito č idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento.

(massima n. 2)

Sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attivitā dissimulatoria di reimpiego in attivitā economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attivitā legali.

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