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Articolo 639 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 639 ter Codice Penale

(1)Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera s) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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