(1)Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico [649].
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 97, della l. 24 novembre 1981, n. 689.