Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6775 del 22 febbraio 2005

(4 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di violenza sessuale (nella specie, di gruppo: art. 609 octies c.p.), considerato come circostanza della forma aggravata dell'omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma primo, c.p., punibile con la pena dell'ergastolo.

(massima n. 2)

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (aver commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli artt. 519, 520 e 521 e oggi dagli artt. 609 bis e seguenti, introdotti dalla legge n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale) è compatibile con l'aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso articolo che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l'assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest'ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l'ordinamento giuridico.

(massima n. 3)

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (avere commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. stesso codice, come introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l'espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell'art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una abolitio criminis, ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest'ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., con riferimento al quale la Corte, dopo avere argomentatamente escluso che la sua autonoma configurazione di figura delittuosa plurisoggettiva e a concorso necessario lo ponga in rapporto di discontinuità con la normativa previgente, ha ritenuto la sua piena sovrapponibilità alle ipotesi criminose già previste dagli artt. 110 e 519-521 c.p., unificate nel nuovo art. 609 bis stesso codice)

(massima n. 4)

La natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall'art. 577, comma primo, n. 4, c.p. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la circostanza in discorso nel fatto di chi, presente alla selvaggia aggressione della vittima, ne abbia impedito la fuga, riportandola di peso nel luogo in cui era stata proditoriamente attirata e aggredita, e nelle mani dell'aggressore, visibilmente in preda a un'incontenibile furia omicida, sul rilievo che tale condotta non può non significare, secondo una logica applicazione del criterio di imputazione disciplinato dagli artt. 59, comma secondo, e 118 c.p., la piena consapevolezza delle spietate modalità con cui l'aggressore avrebbe proseguito nell'azione delittuosa)

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