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Articolo 567 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Alterazione di stato

Dispositivo dell'art. 567 Codice Penale

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile(1) è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione [da cinque a quindici anni](2) a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569](3)(4).

Note

(1) Lo scambio, quale elemento necessario del reato, deve avvenire dopo che entrambi i neonati sono stati iscritti, se no la condotta sarebbe riconducibile a quanto previsto nel comma secondo.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236 del 10 novembre 2016 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 567 nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.
(3) Tale condotta si caratterizza per la falsità, che deve essere compiuta al momento della formulazione dell'atto, se infatti interviene successivamente viene ad integrarsi l'art. 495.
(4) Si tratta di due ipotesi autonome di reato secondo la dottrina, mentre la giurisprudenza ritiene che i due commi si riferiscano a forme diverse di manifestazione del medesimo reato.

Ratio Legis

Viene tutelato lo stato di filiazione e l'interesse del neonato a vedersi attribuito tale status.

Spiegazione dell'art. 567 Codice Penale

Le norme di cui al presente capo sono destinata a tutelare lo stato di famiglia, ovvero l'interesse statale a che i neonati trovino immediata ed efficace tutela contro le condotte atte ad alterarne la soggettività giuridica.

Nel secondo comma l'interesse tutelato è altresì quello a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o in conformità della disciplina dell'ordinamento stato civile.

Mentre il primo comma punisce la condotta di chi, ad esempio, denunci come proprio il figlio altrui, la fattispecie di cui al secondo comma si realizza ogni volta che, in un atto di nascita, venga attribuito ad un infante lo stato di figlio di una persona che non lo abbia realmente generato, per mezzo di un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione, che si caratterizzi a sua volta per l'idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza.

Va precisato che le due diverse fattispecie rappresentano due autonome figure di reato, e dunque non sono applicabili le regole sul concorso di circostanze.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione contraria alla realtà, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello a lui spettante.

Da ultimo, il reato in esame si differenzia da quello di cui all'articolo 495 per l'elemento specializzante della perdita del vero stato civile da parte del neonato, in aggiunta all'elemento comune del falso ideologico documentale.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame disciplina due diverse fattispecie criminose: al comma 1, punisce chi sostituisca, volontariamente, un neonato per mutarne lo stato civile, e, al comma 2, chi, con il medesimo fine, commetta volontariamente una falsità nella formazione di un atto di nascita.

Due sono, quindi, le condotte criminose che integrano il reato di alterazione di stato. Nell'ipotesi di cui al primo comma, la condotta tipica consiste nel compimento di atti materiali con cui un neonato, già iscritto nei registri di stato civile, venga scambiato con un altro, anch'esso iscritto nei medesimi registri, così da mutare lo stato civile di entrambi. Ciò significa che, qualora un neonato non ancora iscritto nei registri di stato civile venisse occultato per sostituirlo con uno che, invece, vi fosse già stato iscritto, il delitto di alterazione di stato risulterebbe perfezionato solo nei confronti di quest'ultimo; nei confronti del primo sarebbe, invece, commesso il reato di soppressione di stato, di cui all'art. 566, comma 2, c.p., il quale andrebbe a concorrere con quello in esame.
Nell'ipotesi disciplinata, invece, al comma 2, la condotta tipica è rappresentata dagli atti di falsa certificazione, di falsa attestazione, o di ogni altro tipo di falsità, che siano commessi nel momento in cui l'ufficiale di stato civile compili l'atto in nascita. Per "attestazione" si intende la dichiarazione di nascita resa all'ufficiale di stato civile, mentre con "certificazione" ci si riferisce alla dichiarazione di nascita resa dal medico, la quale deve essere riferita a quella scritta dall'ufficiale di stato civile nell'atto di nascita. Con l'espressione "altra falsità" si intende, infine, fare riferimento ad ogni falsità diversa dalle precedenti, attraverso cui si possa alterare lo stato civile di un neonato.
È, comunque, opportuno precisare che i reati di falsità commessi per realizzare quello in esame sono assorbiti da quest'ultimo, costituendo i mezzi indispensabili per la sua verificazione.

Per quanto riguarda il tempo in cui deve aver luogo la condotta criminosa, nella prima ipotesi essa deve essere posta in essere nel momento successivo all'iscrizione di uno o di entrambi i neonati nei registri dello stato civile. Affinché si possa dire perfezionata la seconda ipotesi, invece, la condotta criminosa deve avvenire nel momento in cui venga formato l'originale dell'atto di nascita. Qualora essa avesse luogo in un momento successivo, risulterebbe perfezionato un diverso delitto di falsità documentale.

Anche l'oggetto materiale del reato varia nelle due ipotesi di alterazione di stato. Nella prima esso è costituito dai neonati, o dal neonato, di cui venga alterato lo stato attraverso la condotta criminosa. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, invece, l'oggetto del reato è, in via immediata, il documento su cui abbia luogo concretamente la condotta criminosa e, in via mediata, il neonato di cui risulti alterato lo stato.

In entrambi i casi l'evento tipico è rappresentato dalla modificazione dello stato del neonato o dei neonati, in conseguenza della condotta criminosa, e con esso coincide il momento consumativo della fattispecie. È configurabile il tentativo nel caso in cui, nonostante la sostituzione o la falsità, non si verifichi l'alterazione dello stato per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente.

Ai fini della configurazione del reato in esame, in entrambe le sue forme, è richiesta la sussistenza, in capo al soggetto agente, del dolo specifico, quale volontà di sostituire un neonato con un altro o di commettere una falsità, perseguendo il fine di alterare lo stato civile di un neonato.
L'errore sulla legge, anche non penale, non scusa.

Ai sensi dell'art. 569 c.p., qualora ad essere condannato per il delitto in esame sia il genitore, trova applicazione la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.

È necessario evidenziare, da ultimo, come l'art. 567 c.p. sia stato oggetto della sentenza n. 236/2016 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del relativo comma 2, nella parte in cui prevedeva l'applicazione di una pena nettamente superiore rispetto a quella prevista dal comma 1: reclusione da cinque a quindici anni nell'ipotesi di cui al comma 2, rispetto alla reclusione da tre a dieci anni prevista dal primo comma.
La Consulta ha rilevato, in tale circostanza, un chiaro contrasto tra il comma 2 della norma in esame e il principio di proporzionalità della pena, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Costituzione ed espressamente riconosciuto dall'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Sulla base di tale principio, infatti, sono ritenute illegittime le incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere un fine di prevenzione, producono, attraverso la pena da esse prevista, dei danni ai diritti fondamentali dell'individuo e alla società, i quali risultano sproporzionatamente maggiori rispetto ai vantaggi che la società stessa potrebbe ottenere da una tutela dei beni e dei valori offesi dalle stesse incriminazioni.
Detto principio, secondo la Corte Costituzionale, opera come limite alla potestà punitiva dello Stato, rendendo necessario che la pena prevista per una certa fattispecie illecita sia non solo adeguata all'effettiva responsabilità personale, ma anche percepita come giusta reazione all'illecito stesso, al fine di poter realizzare il fondamentale intento rieducativo della pena.

La Consulta ha dunque ritenuto che infliggere una pena tanto elevata a chi commetta il reato previsto dal comma 2 dell'art. 567 c.p., violerebbe il principio di proporzionalità della pena, frustrandone la capacità rieducativa e facendo sorgere, nel condannato, la convinzione di essere vittima di un ingiusto sopruso; sentimento, questo, che impedirebbe l'avvio di qualsiasi efficace processo rieducativo.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 567 Codice Penale

Cass. pen. n. 13751/2021

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. è integrato quando le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona sono rese al momento della formazione dell'atto di nascita, mentre, se intervengano successivamente, è configurabile la meno grave fattispecie di falsa dichiarazione in atto dello stato civile, prevista dall'art. 495, comma secondo, n. 1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento di discrimine tra le due ipotesi delittuose va ravvisato nel fatto che solo la falsità espressa al momento della dichiarazione di nascita è idonea a determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre, quella intervenuta successivamente, altera, "ex post", lo status correttamente acquisito in precedenza).

Cass. pen. n. 31409/2020

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia.

Cass. pen. n. 48696/2016

Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod.pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia.

Cass. pen. n. 13525/2016

Perchè possa configurarsi il delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto e, pertanto, deve escludersi l'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo.

Cass. pen. n. 8060/2015

Non integra il reato di alterazione di stato, non ravvisandosi l'induzione in errore dell'ufficiale di stato civile, la trascrizione in Italia di un falso atto di nascita formato all'estero in forza di una richiesta presentata da parte del solo padre biologico del neonato, corredata da documenti che dimostravano che la madre effettiva del neonato era diversa da quella indicata nell'atto.

Cass. pen. n. 51662/2014

Il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., richiede il dolo generico che consiste nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura, mentre l'intenzione di favorire il neonato mediante l'attribuzione di un genitore diverso da quello naturale può essere valutata solo per l'eventuale concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1) cod. pen.

Cass. pen. n. 47136/2014

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale.

Cass. pen. n. 40610/2012

Configura il reato di "alterazione di stato" (art. 567 cod. pen.) e non quello previsto dall'art. 71 legge n. 184 del 1983, la condotta di chi riceve un minore "uti filius" attraverso il falso riconoscimento della paternità naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro o di altra utilità, in quanto tale ultima ipotesi delittuosa sanziona la condotta di "cedere" in affidamento il minore e non invece quella di riceverlo, laddove la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 legge cit., che estende la sanzione a chi "riceve" il minore in illecito affidamento con carattere di definitività, riguarda, l'attività di fatto preordinata ad una futura adozione.

Cass. pen. n. 32854/2009

Concorre nel reato di alterazione di stato mediante falso di cui all'art. 567, comma secondo, c.p., chiunque, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all'evento tipico realizzato dall'autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita.

Cass. pen. n. 33326/2007

Il processo per il delitto di alterazione di stato, commesso mediante falsa attestazione della paternità nella formazione dell'atto di nascita, può essere sospeso in relazione alla controversia civile sulla questione di stato perché essa condiziona, in termini di pregiudizialità, la pronuncia sull'imputazione e la sentenza del giudice civile sul rapporto di paternità naturale esplica effetti vincolanti nel procedimento penale pur non sospeso,

Cass. pen. n. 32809/2005

Non è manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, comma secondo, c.p. con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui contempla per il delitto di alterazione di stato mediante falsità un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per delitto di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., nel quale è offeso il bene fondamentale della vita.

Cass. pen. n. 4453/2005

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 567 c.p. punisce l'attribuzione al neonato di un genitore diverso da quello naturale. Ne consegue che non risponde del suddetto delitto la madre che, nel dichiarare all'ufficiale di stato civile che il figlio è stato concepito da un'unione naturale, occulti il suo stato di persona coniugata. Nè il silenzio serbato su tale circostanza, concomitante al fatto regolarmente attestato, può integrare una reticenza punibile ai sensi dell'art. 495 c.p., trattandosi di dichiarazione che non incide sull'essenza del documento e non è lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato.

Cass. pen. n. 39044/2004

La condotta di chi riceve un minore uti filius attraverso il falso riconoscimento della paternità naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, integra il reato di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e non quello di cui all'art. 71 legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale - pur non essendo reato «proprio» -, sanziona non la attività che consiste nel «ricevere» ma quella che consiste nel «cedere» in affidamento il minore o nell'avviarlo all'estero, mentre la previsione del comma quinto dell'art. 71, che estende la sanzione a chi «riceve» il minore in illecito affidamento con carattere di definitività, ha ad oggetto soltanto l'attività di fatto preordinata ad una futura adozione.

Cass. pen. n. 17627/2003

Integra il delitto di alterazione di stato, ipotizzato dall'art. 567, secondo comma c.p. (falsità nella formazione di un atto di nascita) la falsa dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita del neonato nella quale si attesti falsamente che il neonato sia figlio proprio e di persona che non intende essere nominata, poiché il riconoscimento di un figlio come naturale configura una dichiarazione di scienza che è rivolta ad esprimere tale rapporto di discendenza fondato nella procreazione.

Cass. pen. n. 5356/2003

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma 2 c.p. si commette nella formazione dell'atto di nascita. Pertanto, le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell'alterazione di stato e rientrano nella previsione dell'art. 495, comma 3, n. 1. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che il coniuge che dichiara falsamente la propria paternità naturale nei confronti della figlia naturale della moglie, con atto distinto posteriore alla nascita, non commette il reato di alterazione di stato bensì quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile).

Cass. pen. n. 29/1996

Il delitto di alterazione di stato, mediante false attestazioni nella formazione dell'atto di nascita, sussiste anche se la sottoscrizione dell'atto da parte dell'ufficiale di stato civile non sia stata contestuale alla redazione dell'atto medesimo e sia intervenuta successivamente, a nulla rilevando che la dichiarazione sia stata resa all'impiegato addetto all'ufficio anziché all'ufficiale di stato civile, quando risulta che quell'impiegato era, appunto, incaricato di redigere gli atti di nascita, che solo in un secondo momento venivano sottoscritti dall'ufficiale di stato civile.

Cass. pen. n. 11425/1995

Il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p. sussiste quando con le false attestazioni all'ufficiale dello stato civile, nella formazione dell'atto di nascita, si determina l'attribuzione ad un neonato di uno stato non conforme alla sua effettiva discendenza con conseguente sostanziale divergenza tra la sua posizione quale dovrebbe essere secondo natura e quella che risulta documentata per effetto della falsità. L'alterazione di stato si realizza anche quando taluno si attribuisca falsamente la paternità di un neonato che il padre naturale, incestuoso non in buona fede, non avrebbe mai potuto attribuirsi.

Cass. pen. n. 9938/1994

In tema di falso, la differenza fra il reato previsto dall'art. 567, comma 2, c.p. e quello di cui all'art. 495 c.p. va ravvisata nel fatto che quest'ultima norma punisce l'immutazione del vero in se stessa, mentre quella di cui all'art. 567 cpv. punisce l'immutazione del vero in quanto da essa derivi la perdita del vero stato civile del neonato: i due reati hanno in comune l'elemento del falso ideologico documentale, mentre il reato di cui all'art. 567 ha in più l'elemento dell'alterazione di stato, atteggiandosi come reato complesso.

Cass. pen. n. 6318/1994

Integra alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. Mentre nel caso di sostituzione di neonato già denunciato allo stato civile (art. 567, comma 1, c.p.) l'interesse tutelato è quello (della collettività e del neonato) alla conservazione dello stato civile acquisito in forza dell'iscrizione, nell'ipotesi del capoverso dell'art. 567 c.p., tutelato è l'interesse a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o - quando ciò non sia possibile - in conformità della disciplina sostitutiva prevista negli artt. 75, 77 e 77 bis dell'ordinamento dello stato civile.

Cass. pen. n. 4633/1994

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 567, comma 2, c.p. si realizza ogni volta che, in un atto di nascita, venga attribuito ad un infante lo stato di figlio (non importa se legittimo o naturale) di una persona che non lo abbia realmente generato, poiché, con questa norma, il legislatore ha inteso tutelare l'interesse del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza.

Cass. pen. n. 5225/1993

In tema di alterazione di stato, l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 567 c.p. non è una forma aggravata della previsione del primo comma, trattandosi di due distinte forme del delitto di alterazione di stato. Infatti, mentre l'alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l'effetto di una falsa attestazione o di altra falsità posta in essere nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l'originale dell'atto di nascita.

Nell'ipotesi di alterazione di stato descritta dall'art. 567, secondo comma, c.p., il dolo richiesto è quello generico e consiste nella coscienza e volontà di rendere una dichiarazione contraria alla realtà, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura. Le norme civili sullo status personae e sullo status familiae costituiscono, infatti, il presupposto ed il completamento del precetto contenuto nel detto art. 567 c.p. e pertanto l'ignoranza o l'errore sulle medesime, sempreché non risulti inevitabile, risolvendosi in ignoranza o errore sulla legge penale, non possono essere invocati come discriminante.

Cass. pen. n. 2400/1992

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 567, secondo comma, c.p., laddove prevede una sanzione più grave rispetto a quella contemplata per l'ipotesi criminosa di cui al primo comma dello stesso articolo. Invero, la diversità di trattamento sanzionatorio fra le due fattispecie appare ampiamente giustificata dalle loro rispettive peculiarità. L'ipotesi di reato prevista nel primo comma presuppone l'avvenuta acquisizione dello stato civile da parte dei due neonati, oggetto successivamente di scambio tra di essi; quella prevista dal secondo comma si concreta, invece, nell'attribuzione al neonato che ne è ancora privo — mediante false dichiarazioni nella formazione del suo atto di nascita — di uno stato civile diverso da quello cui avrebbe avuto diritto. L'avere il legislatore ritenuto più grave il secondo comportamento costituisce una scelta di politica criminale, insindacabile in sede di legittimità costituzionale perché non contrastante con il principio di ragionevolezza.

Cass. pen. n. 1064/1991

In tema di alterazione di stato, dal tenore della norma di cui all'art. 567 c.p. si desume che mentre l'alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l'effetto di una falsa attestazione, o di altra falsità, posta in essere nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l'originale dell'atto di nascita.

La fattispecie delittuosa di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p. non è limitata alla filiazione legittima ma tutela anche lo status di figlio naturale, mirando a prevenire la difformità tra lo stato reale del neonato e quello derivante dal falso operare dell'agente: lo stato di figlio naturale si fonda sul rapporto di procreazione, per cui integra l'alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura.

Cass. pen. n. 2213/1990

In tema di alterazione di stato, qualora il giudice dubiti circa la reale paternità della persona alla quale la generazione dell'infante venne riferita (con attribuzione del relativo stato), venendo meno la certezza sul presupposto del reato, deve pronunciarsi assoluzione con la formula «il fatto non sussiste». (Fattispecie di neonato anagrafato come figlio di taluno, della cui paternità, poi, si dubitò).

Cass. pen. n. 15039/1989

Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di alterazione di stato è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione contraria alla realtà, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura. (Nella specie, la madre del neonato lo aveva dichiarato all'ufficiale dello stato civile come figlio del marito dal quale viveva separata e con il quale aveva in corso giudizio rotale di annullamento del matrimonio, pur sapendo che il bambino era figlio di altra persona).

Cass. pen. n. 12658/1988

In tema di reato di alterazione di stato, integra il comportamento criminoso ogni dichiarazione, resa in sede di formazione dell'atto di nascita, con la quale si attribuisca al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. (Si trattava, nel caso di specie, di una falsa dichiarazione di paternità compiuta nei confronti del figlio naturale di donna nubile, da un soggetto che non era il vero padre).

Cass. pen. n. 4299/1987

Sussiste il reato di alterazione di stato quando la falsità nella formazione dell'atto di nascita importa una sostanziale diversità tra la posizione del neonato, quale dovrebbe essere secondo natura, e quella che risulta documentata dopo la commissione del fatto, vale a dire quando gli vengano attribuiti genitori diversi da quelli che lo hanno procreato.

Cass. pen. n. 3374/1987

Il riconoscimento di un figlio come naturale integra non già un negozio giuridico ma una dichiarazione di scienza che è rivolta ad attribuire certezza giuridica al fatto naturale della procreazione e al relativo stato e che esso, in tanto può realizzare in modo duraturo tale funzione in quanto in realtà sussista, sul piano naturalistico, il rapporto di discendenza. Ne consegue che risponde del delitto di alterazione di stato colui il quale attesti falsamente che il neonato sia figlia propria e di persona che non intende essere nominata.

Lo status di figlio naturale si fonda sul rapporto di procreazione, per cui integra l'alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita, con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. (Nella specie si era dichiarata da parte del soggetto coniugato che la figlia era propria e di donna che non voleva essere nominata, mentre erano certi e conosciuti i genitori della neonata).

Cass. pen. n. 715/1986

Il delitto di alterazione di stato, così come ipotizzato nell'art. 567, secondo comma c.p. (falsità nella formazione di un atto di nascita), si concreta nella difformità fra lo stato reale del neonato e quello derivante dal falso operare dell'agente. Esso, cioè, è, ravvisabile nel fatto di colui che dichiari all'ufficiale di stato civile di essere genitore di un neonato, procreato da esso dichiarante e da donna che non viene nominata, mentre, in realtà, la paternità del neonato medesimo appartiene ad altro soggetto, per cui esso non dovrebbe godere dello stato di figlio naturale riconosciuto, ma dello stato di figlio di ignoti.

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