Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3374 del 20 marzo 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

Il riconoscimento di un figlio come naturale integra non già un negozio giuridico ma una dichiarazione di scienza che è rivolta ad attribuire certezza giuridica al fatto naturale della procreazione e al relativo stato e che esso, in tanto può realizzare in modo duraturo tale funzione in quanto in realtà sussista, sul piano naturalistico, il rapporto di discendenza. Ne consegue che risponde del delitto di alterazione di stato colui il quale attesti falsamente che il neonato sia figlia propria e di persona che non intende essere nominata.

(massima n. 2)

Lo status di figlio naturale si fonda sul rapporto di procreazione, per cui integra l'alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita, con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. (Nella specie si era dichiarata da parte del soggetto coniugato che la figlia era propria e di donna che non voleva essere nominata, mentre erano certi e conosciuti i genitori della neonata).

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