Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11425 del 25 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p. sussiste quando con le false attestazioni all'ufficiale dello stato civile, nella formazione dell'atto di nascita, si determina l'attribuzione ad un neonato di uno stato non conforme alla sua effettiva discendenza con conseguente sostanziale divergenza tra la sua posizione quale dovrebbe essere secondo natura e quella che risulta documentata per effetto della falsitą. L'alterazione di stato si realizza anche quando taluno si attribuisca falsamente la paternitą di un neonato che il padre naturale, incestuoso non in buona fede, non avrebbe mai potuto attribuirsi.

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