Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31409 del 13 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., č necessaria un'attivitā materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l'idoneitā a creare una falsa attestazione, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalitā non consentite in Italia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.