Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 47136 del 17 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., č necessaria un'attivitā materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi per l'idoneitā a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale.

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