Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6318 del 30 maggio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. Mentre nel caso di sostituzione di neonato già denunciato allo stato civile (art. 567, comma 1, c.p.) l'interesse tutelato è quello (della collettività e del neonato) alla conservazione dello stato civile acquisito in forza dell'iscrizione, nell'ipotesi del capoverso dell'art. 567 c.p., tutelato è l'interesse a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o - quando ciò non sia possibile - in conformità della disciplina sostitutiva prevista negli artt. 75, 77 e 77 bis dell'ordinamento dello stato civile.

(massima n. 2)

La differenza tra il reato di falsa dichiarazione sull'identità (art. 495 c.p.) e quello di alterazione di stato (art. 567 cpv. c.p.) consiste in ciò che la prima norma punisce l'immutazione del vero in se stessa, mentre la seconda punisce l'immutazione del vero in quanto da essa derivi la perdita del vero stato civile del neonato. I due reati hanno in comune l'elemento del falso ideologico documentale, ma quello più gravemente sanzionato ha in più l'elemento dell'alterazione di stato, atteggiandosi come reato complesso. Ne consegue che solo la falsità che non incida sul rapporto di procreazione e non cagioni l'alterazione dello status del neonato può integrare il reato, di cui all'art. 495 c.p.

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