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Articolo 566 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 31/03/2023]

Supposizione o soppressione di stato

Dispositivo dell'art. 566 Codice Penale

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569](1).

Note

(1) Si tratta al comma secondo di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai soggetti per legge chiamati all'obbligo di iscrivere il neonato, ovvero genitori, ostetriche, medici e altri che abbiano assistito al parto.

Ratio Legis

Il legislatore ha con tutta probabilità voluto tutelare lo stato di filiazione, dal quale derivano diritti e doveri stabiliti dal codice civile.

Spiegazione dell'art. 566 Codice Penale

Le norme di cui al presente capo sono destinata a tutelare lo stato di famiglia, ovvero l'interesse statale a che i neonati trovino immediata ed efficace tutela contro le condotte atte ad alterarne la soggettività giuridica.

La norma in esame, tuttavia, non tutela un neonato, dato che, per contro, punisce la condotta di chi faccia figurare nei registri dello stato civile una nascita che invece non vi è stata. Tale comma sembra dunque perlopiù predisposto a punire condotte fraudolente contro lo Stato, per ottenere ad esempio sussidi di vario tipo o qualsiasi altra ragione.

Il secondo comma, disciplinando la condotta opposta, tutela invece lo status giuridico del neonato.

In tale ultima fattispecie, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile lasso do tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita, e si protrae fino all'eventuale dichiarazione tardiva. Viene ad ogni modo richiesto il trascorrere di un apprezzabile lasso di tempo.

Trattasi di reato proprio, in quanto tale commissibile solamente da coloro che hanno l'obbligo giuridico di denunciare lo stato del neonato. Il primo comma rappresenta invece un'ipotesi di reato comune.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma punisce, contestualmente, due diverse fattispecie criminose: la supposizione di stato e la soppressione di stato.
La supposizione di stato, prevista dal primo comma, consiste nel far figurare, volontariamente, nei registri di stato civile, una nascita che si sappia essere, in realtà, inesistente. La soppressione di stato, di cui al comma 2, è, invece, rappresentata dalla condotta di chi tolga, volontariamente, ad un neonato il possesso di stato che gli spetti, occultandolo.

Sono, pertanto, due le condotte criminose punite dall'art. 566 c.p. Nell'ipotesi di supposizione di stato, la condotta tipica ha natura commissiva, e consiste negli atti con cui il soggetto agente faccia figurare, nei registri dello stato civile, una nascita inesistente. Si può, dunque, trattare di atti di falsità materiale, con i quali l'agente contraffaccia o alteri il registro di stato civile, oppure di atti di falsa documentazione da parte del pubblico ufficiale, o, ancora, di atti con cui il privato attesti falsamente al pubblico ufficiale una nascita inesistente.
La soppressione di stato si concretizza, invece, negli atti con cui l'agente nasconda all'ufficiale di stato civile la nascita di un neonato, togliendogli, così, il possesso di stato che gli spetti. Si tratta, dunque, di una condotta omissiva, attraverso cui il soggetto agente operi in modo tale da far si che il bambino non appaia nato o, comunque, che non venga presentato all'ufficiale di stato civile.

Anche l'oggetto materiale del reato è diverso in relazione alle due fattispecie. Nell'ipotesi della supposizione di stato esso è individuabile, in via immediata, nel documento su cui si consumi la falsità, iscrivendovi o facendovi iscrivere un neonato inesistente, ed eventualmente, in via mediata, nella persona a danno della quale venga realizzata la condotta. Nel caso in cui, invece, si realizzi una soppressione di stato, l'oggetto del reato è il neonato che sia nato vivo e a cui venga tolto il possesso di stato, occultandolo. Il legislatore prende in considerazione soltanto il bambino nato vivo, in quanto colui che nasca morto non può avere, di per sé, uno stato civile.
Per "neonato" si intende la persona di nuova e recente nascita, la quale debba essere iscritta nei registri dello stato civile secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto riguarda l'evento, nella supposizione di stato esso consiste nella modificazione del documento di stato civile che sia derivata dalla falsità commessa. In tal caso il reato si considera consumato con l'iscrizione di un neonato inesistente nei registri di stato civile.
Nell'ipotesi in cui venga realizzata una soppressione di stato, l'evento è, invece, dato dal mancato acquisto di uno stato civile da parte di un neonato a causa del suo occultamento, il quale segna anche il momento consumativo della fattispecie.
Il tentativo è ammesso e si può avere, ad esempio, qualora, nonostante vengano posti in essere atti idonei e non equivoci, non sia, comunque, avvenuta l'iscrizione nei registri di stato civile o la soppressione di stato, per cause che siano, però, estranee alla volontà dell'agente.

Ai fini della realizzazione delle fattispecie delineate dalla norma in esame, è richiesta la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, consistente, rispettivamente, nella volontà di iscrivere nei registri di stato civile una nascita immaginaria per supporre lo stato civile di un neonato inesistente, o nella volontà di occultare un neonato per sopprimerne lo stato civile.
In ogni caso l'errore in merito all'obbligo di denuncia all'ufficiale di stato civile non scrimina, in quanto incide sull'obbligatorietà di norme giuridiche, la cui ignoranza non scusa.

Qualora ad essere condannato per il delitto in esame sia il genitore, ai sensi dell'art. 569 c.p., si applica la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 566 Codice Penale

Cass. pen. n. 26097/2013

Nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all'ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione "tardiva" o alla formazione di ufficio dell'atto di nascita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato in un caso in cui, dopo una gravidanza ed un parto 'clandestini', e dopo l'elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche, vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia, il fanciullo era stato dichiarato dai genitori, entrambi coniugati con altre persone, a distanza di oltre quattro anni dalla nascita).

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