Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39044 del 5 ottobre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 600 c.p., come sostituito dall'art. 1 legge 11 agosto 2003, n. 228, concorrendo ad interpretare la espressione «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietą» di cui al primo comma, utilizza una nozione di «schiavitł», secondo il senso fatto proprio dall'art. 600 antecedentemente alla riforma, come di proprietą assoluta sull'individuo e non di potere di utilizzazione della persona.

(massima n. 2)

La condotta di chi riceve un minore uti filius attraverso il falso riconoscimento della paternitą naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilitą, integra il reato di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e non quello di cui all'art. 71 legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale - pur non essendo reato «proprio» -, sanziona non la attivitą che consiste nel «ricevere» ma quella che consiste nel «cedere» in affidamento il minore o nell'avviarlo all'estero, mentre la previsione del comma quinto dell'art. 71, che estende la sanzione a chi «riceve» il minore in illecito affidamento con carattere di definitivitą, ha ad oggetto soltanto l'attivitą di fatto preordinata ad una futura adozione.

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