Cass. pen. n. 29230/2025
Ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., devono intendersi "abusive" la condotta "contra legem", tenuta in violazione della normativa di rango primario o secondario, nonché le attività "contra jus", svolte in spregio della normativa tecnica di settore, come nel caso delle "Best Available Techniques" (cd. BAT) e quelle che espletate in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condotta che consideri l'aspetto temporale, quantitativo e qualitativo.
Cass. pen. n. 18806/2025
E' configurabile concorso materiale tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. e quello di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto non sussiste rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici, diversi essendo i rispettivi elementi costitutivi e le rispettive oggettività giuridiche, posto che il delitto ambientale può essere essere commesso da un singolo soggetto agente o da due o più individui in concorso tra loro ovvero in forma associata, non finalizzata al compimento anche di altri delitti, mentre quello contro l'ordine pubblico si connota per l'esistenza di un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, sì da turbare l'ordine pubblico.
Cass. pen. n. 7441/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, per contrasto con gli artt. 3, 15, 27, 77 e 111 Cost. e con gli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui stabilisce che la disposizione dell'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante la disciplina speciale delle intercettazioni per delitti di criminalità organizzata, trova applicazione anche nei procedimenti per delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., risultando tale previsione coerente con il pregnante valore attribuito all'ambiente ex art. 9, comma 3, Cost, introdotto dall'art. 1, comma 1, legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1.
Cass. pen. n. 35108/2024
In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.
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Ai fini dell'integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto.
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Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi.
Cass. pen. n. 11617/2024
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante.
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In tema sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen., ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il vincolo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, pur senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti.
Cass. pen. n. 45314/2023
In materia di sequestro di beni, tra le fattispecie rispetto alle quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto coerente è senz'altro da annoverare anche quella prevista dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. Ciò in quanto il profitto ingiusto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può consistere anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali. Di conseguenza, in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, può ritenersi profitto confiscabile il mancato esborso di quei costi doverosi evitati proprio, e specificamente, a causa della commissione della condotta illecita, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione secondo un alto grado di probabilità logica.
Cass. pen. n. 47643/2023
L'art. 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito nella L. 9 ottobre 2023, n. 137 - secondo cui la disciplina delle intercettazioni di criminalità organizzata di cui all'art. 13 del D.L. n. 152/1991, convertito in L. n. 203/1991, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 452-quaterdecies e 630 c.p., ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - ha natura di norma interpretativa che, come tale, ha efficacia retroattiva.
Cass. pen. n. 8975/2022
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. Il trasporto dei rifiuti integrante il reato in esame deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, e tale attività deve essere abusiva.
Cass. pen. n. 39076/2021
In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione.
Cass. pen. n. 2842/2021
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza.
Cass. pen. n. 42631/2021
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., avendo natura di reato abituale proprio, si consuma con la cessazione di tali complessive attività, e non in corrispondenza di ogni singola condotta, sì che, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto delle modifiche normative, anche in peius, nelle more intervenute. (Fattispecie in cui l'ultima attività illecita rilevante era stata posta in essere nell'anno 2011 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, che, inserendo la fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. citato nel novero dei reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici anni).
Cass. pen. n. 41583/2021
La consumazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti si realizza con il compimento dell'ultimo atto antigiuridico, sicché, nei confronti del concorrente eventuale, il dies a quo del termine di prescrizione non coincide necessariamente con il momento in cui è cessato il suo contributo materiale, laddove quest'ultimo, salvo il caso di percepibile dissociazione dall'attività illecita, costituisca concausa dei successivi atti antigiuridici dell'autore della condotta principale.(In motivazione la Corte ha sottolineato la limitata distanza temporale intercorsa tra l'ultima consegna di rifiuti accertata ad opera del concorrente ed il sequestro dell'azienda dell'autore principale ove avveniva la miscelazione e trattazione illecita dei rifiuti.
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È configurabile il concorso eventuale nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in quanto lo stesso ha natura non necessariamente plurisoggettiva, richiedendosi, per la sua integrazione, la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti, che può essere approntata anche da una sola persona.
Cass. pen. n. 33089/2021
La condotta abusiva idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. deriva non soltanto dalla mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dalla inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa. (Fattispecie di svolgimento di attività ritenute abusive in quanto effettuate in base ad autorizzazione non rispondente alle cosiddette "Best Available Techniques", quali condizioni da adottare nel corso di un ciclo di produzione idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale, concorrendo le stesse a definire il parametro autorizzativo la cui inosservanza è sanzionata dalla norma in oggetto).
Cass. pen. n. 32737/2020
In tema di reati ambientali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. costituisce spedizione illegale di rifiuti quella effettuata mediante dichiarazione dei soli rifiuti per cui sussiste un obbligo generale di informazione ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento CE n. 1013/2006, ma avente ad oggetto anche rifiuti diversi, per la cui spedizione sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva ex art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di rifiuti tessili miscelati con rifiuti non rientranti nell'allegato III - c.d. Elenco verde - del Regolamento CE n. 1013/2006, ma inclusi nel successivo allegato IV, la cui destinazione all'esportazione non era stata preceduta da notifica e preventiva autorizzazione).
Cass. pen. n. 43710/2019
In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale. (In applicazione del principio, è stata ritenuta integrata la fattispecie in esame nel caso di sistematica illecita miscelazione di rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di navi con quelli solidi urbani, ascrivibile al titolare di un'agenzia marittima che si occupava di predisporre i documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi ONG operanti per il soccorso di migranti).